Cassazione Civile, Ordinanza n. 31679/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un soggetto per una somma di denaro fondata su una scrittura privata del 27 ottobre 2004, qualificata dalla creditrice come ricognizione di debito. L’ingiunto propose opposizione e il Tribunale accolse l’opposizione revocando il decreto; in appello, invece, la Corte territoriale accolse il gravame della società creditrice/subentrata, ritenendo che la scrittura comportasse l’inversione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 1988 c.c., e che il debitore dovesse dimostrare l’inesistenza del rapporto fondamentale. La Corte d’appello ritenne inoltre che il documento avesse anche valore confessorio, che la società appellante fosse legittimata ad agire quale avente causa dell’originaria creditrice dopo modifiche societarie e scissione, e che alcune eccezioni dell’opponente fossero coperte da giudicato per mancata proposizione di appello incidentale. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: nullità della sentenza per irregolarità del formato digitale e della firma; nullità del procedimento di primo grado per la celebrazione di un’udienza in assenza dei difensori aderenti all’astensione; violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. per avere la Corte d’appello invertito l’onere della prova nonostante la contestazione del rapporto fondamentale; violazione dell’art. 2697 c.c. per non avere considerato che la ricognizione non sarebbe prova piena e che il creditore avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza/validità del rapporto causale; violazione delle norme sulla successione nel processo e sulla titolarità del credito, per difetto di prova della trasformazione/scissione e dell’assegnazione del credito alla società resistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la radicale mancanza nell’atto di ricorso di un’adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366, n. 3, c.p.c., osservando che tale carenza non può essere colmata né dall’esame dei motivi né dall’accesso ad altri atti. Ha inoltre ritenuto, comunque, non fondati o inammissibili tutti i motivi: il primo perché generico e non pertinente; il secondo per difetto di specificità e di interesse; il terzo perché non coglieva la ratio della decisione d’appello, che aveva ritenuto gravante sul debitore la prova dell’assenza del rapporto fondamentale; il quarto perché si poneva in contrasto con l’accertamento della natura confessoria del documento e, comunque, perché privo di interesse alla luce della autonoma ratio sul terzo motivo; il quinto perché non localizzava l’atto di scissione e confondeva trasformazione e scissione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La ricognizione di debito produce una presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale e determina un effetto probatorio favorevole al creditore, con conseguente spostamento dell’onere di provare l’inesistenza del rapporto sul debitore che lo contesti.
La disciplina dell’onere della prova resta decisiva: chi contesta un credito fondato su ricognizione deve fornire la prova contraria dell’inesistenza o invalidità del rapporto sottostante.
Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria, chiara e autosufficiente dei fatti di causa e la specifica localizzazione degli atti e dei documenti rilevanti; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.
Il motivo è inammissibile se difetta di interesse concreto e attuale alla decisione.
Richiamato in relazione alla successione nel processo e alla legittimazione ad agire del soggetto subentrato.
Richiamato in relazione alla successione nel processo e alla prosecuzione del giudizio da parte dell’avente causa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
Il richiamo è stato ritenuto non pertinente alla doglianza proposta sul formato della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancanza di una compiuta esposizione dei fatti di causa ex art. 366, n. 3, c.p.c. determina inammissibilità del ricorso, non essendo consentito alla Corte supplire alle lacune dell’atto mediante l’esame dei motivi o di altri documenti processuali.
- La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. comporta una presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale e sposta sul debitore l’onere di allegare e provare l’inesistenza, originaria o sopravvenuta, del rapporto sottostante.
- La contestazione generica dell’esistenza del rapporto fondamentale non basta a neutralizzare l’efficacia probatoria della ricognizione: è necessaria una prova contraria specifica e coerente con il rapporto dedotto.
- La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; il motivo che la presuppone diversamente o che si limita a reiterare tesi di merito è inammissibile o comunque infondato.
- Le doglianze relative alla legittimazione processuale o alla successione nel credito richiedono la precisa indicazione e localizzazione degli atti che comprovano la vicenda societaria o traslativa; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes autonome e ciascuna idonea da sola a reggerla, l’infondatezza della censura contro una di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze sulle altre.
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