Cassazione Civile, Ordinanza n. 17063/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento doganale a posteriori, suppletivo e di rettifica relativo a 53 importazioni definitive effettuate nell'anno 2012. La società importatrice aveva dichiarato parti di macchine movimento terra provenienti dalla Cina con codice TARIC 8431 49 80 00, come parti destinate esclusivamente o principalmente a macchine delle voci 8425-8430 e quindi assoggettate a dazio zero. L'Ufficio ha invece riqualificato la merce come ruote dentate o pignoni (sprocket) e pulegge di tensione/tenditori (idler), applicando i codici TARIC 8483 90 81 90 e 8483 50 20 90, con conseguenti maggiori dazi e sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo corretto il codice TARIC scelto dalla contribuente in ragione delle specificità tecniche dei beni e della loro utilizzabilità solo su singoli modelli di macchine cingolate. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione della disciplina tariffaria doganale, sostenendo che, ove esista una voce specifica in base a caratteristiche oggettive e note esplicative, essa prevale sulla destinazione funzionale del bene; 2) violazione delle norme sulla revisione doganale, assumendo che la rettifica può avvenire anche senza verifica fisica entro il termine triennale; 3) violazione della disciplina sanzionatoria, censurando l'annullamento implicito degli atti di irrogazione delle sanzioni quale conseguenza dell'annullamento dell'avviso sui diritti di confine.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità, di giudicato esterno e di omessa impugnazione di una ratio decidendi autonoma. Nel merito ha affermato che la classificazione doganale delle merci deve essere compiuta, in via principale, in base alle caratteristiche e proprietà oggettive del bene e al testo delle voci e note della Nomenclatura Combinata; solo se non sia individuabile una voce specifica può rilevare la destinazione funzionale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR, affinché applichi prioritariamente la nota 2, lett. a), della Sezione XVI della Nomenclatura Combinata e, solo in via gradata, la lett. b), verificando se i componenti importati abbiano caratteristiche essenziali tali da farli qualificare come oggetti autonomi rientranti in una specifica voce tariffaria. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e tariffaria.
art. 20 Reg. (CE) n. 2913/1992
Richiamato come norma sulla classificazione tariffaria delle merci nel regime doganale.
Reg. (CE) n. 2658/1987
La classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, dalle note alle sezioni o capitoli e, occorrendo, dalle regole successive; le note esplicative hanno funzione interpretativa ma non vincolante.
art. 11 d. lgs. 8 novembre 1990
Richiamato dalla ricorrente in tema di revisione doganale.
art. 78 Reg. (CE) n. 2913/2012
Richiamato dalla ricorrente in tema di revisione doganale e rettifica dell'accertamento.
art. 303 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Richiamato quale base della disciplina sanzionatoria doganale collegata ai diritti di confine.
art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla statuizione sulle sanzioni e al meccanismo di rinvio alla disciplina dei diritti di confine.
Reg. (CE) n. 1549/2006
Menzianto come modifica del Regolamento sulla nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune.
Regola n. 1 Nomenclatura Combinata
La classificazione è determinata dal testo delle voci, dalle note e, se necessario, dalle regole successive purché non contrastino con esse.
Regola n. 6 Nomenclatura Combinata
Per le sottovoci, la classificazione è determinata dal testo delle sottovoci e dalle note di sottovoce, mutatis mutandis secondo le regole generali.
Nota 2, lett. a), Sezione XVI Nomenclatura Combinata
Le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85, salvo eccezioni, rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate.
Nota 2, lett. b), Sezione XVI Nomenclatura Combinata
Ha carattere sussidiario e residuale rispetto alla lett. a), operando per parti diverse da quelle già classificabili come oggetti autonomi.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale delle merci il criterio prioritario è quello delle caratteristiche e proprietà oggettive del bene, desunte dal testo delle voci, dalle note di sezione e di capitolo e dalle regole generali della nomenclatura; la destinazione funzionale è criterio residuale, utilizzabile solo se non sia possibile una classificazione oggettiva.
- Le parti di macchine vanno classificate, in via principale, come oggetti autonomi nella voce specifica che le riguarda quando esse rientrino, per le loro caratteristiche, in una voce del capitolo 84 o 85; la circostanza che siano destinate a uno specifico macchinario non consente di sottrarle alla loro voce propria.
- Le note esplicative della nomenclatura doganale hanno valore interpretativo persuasivo ma non vincolante; prevalgono le voci tariffarie e le note normative della nomenclatura.
- In sede di revisione doganale la contestazione dell'Ufficio non è illegittima per il solo fatto di essere svolta senza verifica fisica, dovendo il giudizio concentrarsi sulla corretta applicazione della disciplina tariffaria ai beni importati.
- Una statuizione sulle sanzioni collegata all'annullamento dell'avviso sui diritti di confine può essere censurata se fondata su un errore di diritto nella qualificazione dell'atto principale e nel rapporto di dipendenza tra accertamento e irrogazione delle sanzioni.
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