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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35346/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che, pur confermando gli arresti domiciliari applicati dal GIP, ha escluso l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art.615-ter, comma 3, c.p., non ha ritenuto che il sistema informatico di "interesse pubblico" includesse la porzione di Poste Italiane S.p.A. relativa alla gestione di polizze assicurative e ha riqualificato taluni delitti ex art.640-ter c.p. nei corrispondenti delitti ex artt.640 commi 1 e 2 c.p.; il ricorso denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all'esclusione dell'aggravante e alla qualificazione del sistema informatico.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale del pubblico ministero. La Corte ha ritenuto che il PM non abbia indicato elementi idonei a dimostrare che l'accoglimento del ricorso fosse idoneo a produrre un vantaggio pratico immediato, diverso dalla mera censura del merito, né abbia argomentato la persistenza di esigenze cautelari o di un risultato processuale diretto come la cristallizzazione del "giudicato cautelare" sulla circostanza aggravante. Di conseguenza l'ordinanza del Tribunale del Riesame resta confermata: misura cautelare mantenuta, aggravante ex art.615-ter comma 3 esclusa come deciso dal riesame; resta fermo che la riqualificazione fatta in sede cautelare non vincola il giudizio di merito e il PM potrà riproporre l'originaria qualificazione in sede di rinvio a giudizio.

Norme richiamate

  • art. 416, comma 1, cod. pen.

    Delitto associativo contestato e considerato idoneo a costituire titolo per la custodia cautelare; la conferma della misura ha fatto sì che l'esclusione dell'aggravante non incidesse sul titolo complessivo della custodia.

  • art. 615-ter, commi 1, 2 e 3, cod. pen.

    art. 615-ter c.p., comma 3 (aggravante ad effetto speciale)

    La Corte ha esaminato la doglianza sull'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale e ha ritenuto che il PM non abbia dimostrato l'attualità dell'interesse ad impugnare l'esclusione; la qualificazione del sistema informatico come 'di interesse pubblico' va attentamente motivata e non può essere imposta in sede cautelare senza elementi concreti.

  • art. 640-ter e artt. 640, commi 1 e 2, cod. pen.

    art. 640-ter c.p.; art. 640 commi 1 e 2 c.p.

    Il riesame ha operato una riqualificazione di taluni fatti da 640-ter a 640 commi 1 e 2; la Corte ricorda che la riclassificazione cautelare non vincola il giudice di merito e non giustifica automaticamente l'interesse del PM a impugnare se priva di utilità cautelare concreta.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il principio secondo cui l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale e correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato; la mancata dimostrazione di tale interesse determina inammissibilità.

  • art. 303, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità che la qualificazione della circostanza aggravante incida sulla durata della custodia; la Corte osserva che se la misura è comunque fondata anche su altra fattispecie più grave, l'esclusione dell'aggravante può non avere effetto sulla durata della misura.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020

    art. 23, commi 8 e 9, d.l. n.137/2020

    Richiamo procedurale: il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti ai sensi della norma emergenziale citata.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero ha interesse ad impugnare provvedimenti cautelari solo se è dimostrabile un interesse concreto e attuale, ossia se l'accoglimento dell'impugnazione può produrre un vantaggio pratico immediato (es. ripristino o estensione della misura, cristallizzazione di un giudicato cautelare).
  • La censura meramente sostanziale o la disapprovazione della motivazione del giudice del riesame non è sufficiente: il PM deve indicare perché l'annullamento o la rettifica produrrebbe effetti concreti sui presupposti o sugli effetti della misura cautelare.
  • La riqualificazione giuridica operata in sede cautelare non vincola il giudice di merito; il PM può riproporre in sede di rinvio a giudizio diversa nomen iuris.
  • L'esclusione di un'aggravante ad effetto speciale non incide automaticamente sulla misura cautelare se esiste un titolo custodiale alternativo e più grave; in tali casi l'interesse a impugnare richiede argomentazioni sulle esigenze cautelari o su vantaggi processuali immediati.
  • Per far valere che un sistema informatico ha natura 'di interesse pubblico' occorrono elementi concreti e specifici sulla gestione e rilevanza pubblica del dato o servizio; non è sufficiente una affermazione astratta in sede cautelare.

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