Cassazione Penale, Sentenza n. 36545/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terza sequestrata)
La controversia
La società, quale terza non indagata, ha impugnato per cassazione l’ordinanza del 5 maggio 2026 del Tribunale di Roma, che aveva parzialmente confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP il 31 marzo 2026 sui suoi crediti d’imposta sino a 9.327.961,10 euro, annullandolo invece in parte per ulteriori crediti per circa 200.000 euro. Il sequestro era collegato a ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche contestate al legale rappresentante della società. Con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 125 c.p.p., la ricorrente ha lamentato l’omessa motivazione su una specifica doglianza formulata nel riesame: tra i crediti sequestrati nel cassetto fiscale ve ne sarebbero stati anche alcuni maturati per lavori in cantieri diversi dai sette oggetto di indagine, e quindi non pertinenti ai reati ipotizzati. A sostegno aveva indicato documenti che, secondo la difesa, consentivano di confrontare i crediti sequestrati con quelli riferiti ai diversi cantieri.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio. Ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva dato atto della questione, ma non aveva risposto alla deduzione secondo cui alcuni crediti sequestrati riguardavano lavori estranei ai cantieri investigati: la motivazione si era concentrata sul numero dei cantieri e sulla pretesa carenza di riscontri, senza spiegare perché i documenti prodotti non fossero rilevanti o non consentissero la verifica. La questione era decisiva perché il sequestro preventivo in funzione impeditiva poteva riguardare i crediti pertinenti al reato, ossia quelli ipotizzati come fraudolentemente ottenuti. La mancanza di motivazione su una doglianza difensiva decisiva integra violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 325, comma 1, c.p.p. Il Tribunale dovrà colmare la lacuna motivazionale; la Corte non ha deciso nel merito la pertinenza dei singoli crediti.
Norme richiamate
Il Tribunale avrebbe quindi dovuto spiegare le ragioni per le quali la circostanza dedotta dalla parte non era vera, oppure le ragioni per le quali gli atti a sua disposizione – inclusi quelli allegati dall'istante alla sua memoria – non erano sufficienti a valutare la fondatezza o l'infondatezza della deduzione difensiva.
Il provvedimento del giudice del riesame deve fornire una motivazione effettiva sulle specifiche deduzioni difensive rilevanti, confrontandosi anche con i documenti prodotti e spiegandone l’eventuale insufficienza o irrilevanza.
Siamo quindi in presenza di una mancanza di motivazione in ordine ad una specifica doglianza difensiva dotata del requisito della decisività, che, secondo il costante orientamento di questa Corte, integra una violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento in materia di sequestro, la mancanza di motivazione su una doglianza difensiva specifica e decisiva integra una violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 325, comma 1, c.p.p.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
In caso di annullamento del provvedimento del riesame, il nuovo giudizio è rimesso al Tribunale competente secondo la disciplina richiamata dall’art. 324, comma 5, c.p.p.
Con ordinanza del 05/05/2026 il Tribunale di Roma, decidendo sull'istanza di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di M3SC General Contractor spa, in qualità di terza non indagata, ha parzialmente confermato l'ordinanza del 31/03/2026.
La disposizione è richiamata quale base dell’istanza di riesame proposta dalla terza non indagata contro il sequestro preventivo.
Il sequestro preventivo in funzione impeditiva, lo stesso non poteva che avere ad oggetto i crediti pertinenti al reato in quanto fraudolentemente ottenuti mediante l'ipotizzata truffa all'erario.
Ai fini del sequestro preventivo disposto in funzione impeditiva in relazione all’ipotizzata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l’oggetto deve essere costituito dai crediti pertinenti al reato, individuati come quelli asseritamente ottenuti fraudolentemente.
Massime di principio
- Il giudice del riesame deve rispondere alle specifiche deduzioni difensive che, se fondate, possono incidere sulla legittimità o sull’estensione del sequestro; non è sufficiente una motivazione che affronti una questione diversa da quella effettivamente prospettata.
- Quando la difesa produce documenti indicati come idonei a verificare la non pertinenza di alcuni beni o crediti sequestrati, il giudice deve esaminarli e spiegare perché siano eventualmente irrilevanti, non pertinenti o non decisivi.
- La mancanza di motivazione su una doglianza difensiva specifica e decisiva in materia di sequestro preventivo integra una violazione di legge deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 1, c.p.p.
- Il sequestro preventivo disposto in funzione impeditiva deve avere a oggetto beni o crediti pertinenti al reato ipotizzato; la deduzione che il vincolo comprenda anche elementi estranei all’illecito è decisiva e richiede una risposta motivata.
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