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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46006/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso solleva come motivo principale la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 86/2024) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, c.p. nella parte in cui non prevedeva la possibilità di diminuire la pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità. Il ricorrente sostiene che la sentenza di condanna con concordato ex art. 599-bis c.p.p. (8 maggio 2024) è intervenuta prima del deposito della pronuncia costituzionale e che, se fosse stato possibile beneficiare della nuova interpretazione, la sua condotta avrebbe potuto essere qualificata come di lieve entità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza della Consulta potesse giustificare l'annullamento della condanna solo se il ricorrente avesse indicato specifiche circostanze e argomenti tali da giustificare un nuovo esame nel merito sulla sussistenza della lieve entità. Nel caso concreto il ricorso non ha fornito elementi concreti: la rapina riguardava un furgone Iveco Daily con una colluttazione col proprietario, circostanze che appaiono non compatibili con una qualificazione come fatto di lieve entità. Perciò il ricorso non supera la soglia di ammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 16/04/2024 (depositata 13/05/2024)

    sent. n. 86/2024, depositata il 13 maggio 2024

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, c.p. nella parte in cui non prevedeva la possibilità di diminuire la pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità, fondando la decisione sui principi di proporzionalità, individualizzazione della pena e finalità rieducativa ex art. 27 Cost.

  • art. 628 cod. pen.

    art. 628, secondo comma, cod. pen.

    La norma è stata ritenuta, nella parte indicata, costituzionalmente carente perché non consentiva al giudice di applicare la diminuzione fino a un terzo per i casi di lieve entità; la Corte di cassazione applica la pronuncia della Consulta valutando se il ricorrente indichi elementi concreti per la rivalutazione.

  • art. 65 cod. pen.

    art. 65, primo comma, n. 3, cod. pen.

    Richiamato come regola generale che consente la diminuzione della pena in misura non eccedente un terzo per le attenuanti generiche; la Consulta ha riferito a questa regola per giustificare l'adeguamento dell'art. 628.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la definizione del processo mediante concordato (patteggiamento). La Corte osserva che la pronuncia costituzionale sopravvenuta può legittimare la richiesta di annullamento della sentenza di condanna ottenuta con concordato, purché il ricorrente indichi elementi specifici per la rivalutazione della lieve entità.

  • artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

    art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    Richiamati per spiegare che il procedimento in Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto, senza udienza orale, in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per imporre al ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma equitativamente determinata alla Cassa delle ammende (euro 3.000 nel caso di specie).

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla Consulta per il principio di finalità rieducativa e per il principio di proporzione che giustifica l'adeguamento della risposta sanzionatoria alle concrete circostanze del caso.

Massime di principio

  • Una pronuncia costituzionale sopravvenuta che introduce o riconosce una diminuzione di pena può giustificare l'annullamento di una sentenza già pronunciata, ma il ricorrente deve indicare circostanze fattuali specifiche che rendano necessario un nuovo esame nel merito.
  • La mera evocazione di una pronuncia sopravvenuta senza fornire elementi concreti sulla condotta e sulle prove non è sufficiente per superare la soglia di ammissibilità in Cassazione.
  • Nei casi di patteggiamento ex art. 599-bis c.p.p. il beneficiario può comunque invocare effetti di una successiva modifica normativa o costituzionale, ma deve dimostrare perché la sua condotta rientri nei presupposti della nuova disciplina (ad es. la lieve entità).
  • Il giudice di legittimità verifica sia la compatibilità materiale della condotta con la nozione di "lieve entità" sia la sussistenza di argomenti specifici per rinnovare il vaglio probatorio; condotte con uso di violenza o colluttazione tendono a escludere la qualificazione come di lieve entità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende: pertanto è importante valutare la concretezza e sufficienza degli argomenti prima di proporre il gravame.

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