Cassazione Penale, Sentenza n. 7847/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che li ha dichiarati responsabili dei reati indicati (artt. 56, 110, 624, 625 n.2 e n.7 c.p.) commessi il 2 aprile 2014, contestando tra l'altro l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela della persona offesa. In atti era presente una denuncia orale del 3 aprile 2014 priva di espressa istanza di punizione (querela). I ricorrenti hanno quindi dedotto che, alla luce della riforma (d.lgs. 150/2022, cd. riforma Cartabia) che ha modificato il regime di procedibilità del furto, l'azione penale non può proseguire in assenza di querela, salvo che ricorrano aggravanti peculiari.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il motivo assorbente: ha constatato che la denuncia orale del 3/4/2014 non conteneva alcuna istanza di punizione e che la riforma introdotta dal d.lgs. 150/2022 (art.2 comma 10 lett. i) che ha modificato il comma 30 dell'art.624 c.p.) ha reso il delitto di furto punibile a querela della persona offesa, salvo le ipotesi di aggravanti peculiari non presenti nel caso. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non è procedibile per difetto di querela. La Corte ha escluso l'applicabilità di un proscioglimento pieno ex art.129, comma 2 c.p.p. in mancanza di emergenze processuali che lo consentano.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (comma 30) come modificato dal d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa
La Corte interpreta la norma nel senso che il furto, anche se aggravato da circostanze ordinarie, è procedibile solo su querela della persona offesa salvo le aggravanti peculiari che rendano il reato perseguibile d'ufficio; nel caso concreto tali aggravanti non erano presenti
d.lgs. 150/2022 art.2 comma 10 lett. i)
Atto normativo che ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto (modifica del comma 30 art.624 c.p.), introdotto dalla riforma Cartabia e applicato dalla Corte alla fattispecie pendente
art. 625 cod. pen. (circostanze aggravanti, n.2 e n.7 citate in motivazione)
Le aggravanti previste dall'art.625 sono rilevanti perché alcune di esse possono escludere la procedibilità a querela e rendere il reato procedibile d'ufficio; nel caso in esame la Corte ha ritenuto che le aggravanti peculiari non ricorrevano
art. 56 cod. pen. e art. 110 cod. pen.
Norme che disciplinano il tentativo (art.56) e il concorso di persone nel reato (art.110); erano richiamate nella imputazione ma la questione decisiva della procedibilità resta quella della querela
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il proscioglimento pieno quando l'imputazione non resiste alle emergenze processuali; la Corte ha escluso la sua applicazione per assenza di elementi che giustificassero un proscioglimento pieno nel caso concreto
Massime di principio
- Dopo la riforma (d.lgs.150/2022) il reato di furto è, in linea di principio, procedibile a querela della persona offesa: senza una querela valida l'azione penale non può proseguire, salvo la presenza di aggravanti peculiari che rendano il reato perseguibile d'ufficio
- Una semplice denuncia orale che non esprima chiaramente la volontà della persona offesa di chiedere la punizione degli autori non equivale alla querela e non rende procedibile l'azione penale
- Il pubblico ministero deve verificare, prima di proseguire, l'esistenza di una querela valida o la sussistenza di aggravanti che consentano la prosecuzione d'ufficio; in loro assenza l'azione deve essere dichiarata improcedibile
- Se emergono elementi tali da giustificare un proscioglimento d'ufficio (art.129 c.p.p.) il giudice può dichiarare il proscioglimento pieno, ma tale soluzione richiede evidenze processuali chiare; in assenza di tali evidenze il rimedio correttivo è l'annullamento per improcedibilità
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare formalmente la querela (o verificare la presenza di richieste di punizione nella denuncia) e valutare tempestivamente l'esistenza di aggravanti che modifichino il regime di procedibilità
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