Cassazione Penale, Sentenza n. 38920/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste che aveva rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza del GIP di Pordenone di custodia cautelare in carcere applicata a Jensterle per aver organizzato e coordinato il trasporto di circa 600 kg di cocaina. Il ricorrente deduce vizio di procedura per mancata rinnovazione dell'interrogatorio di garanzia dopo che il PM, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., aveva rinnovato la richiesta di misura aggiungendo anche la contestazione dell'acquisto della droga; denuncia inoltre vizio di motivazione e violazione di norme processuali
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del GIP di Pordenone si fondasse sugli stessi indizi relativi al trasporto già valutati dal GIP di Trieste e non su elementi nuovi tali da imporre la rinnovazione dell'interrogatorio di garanzia. Ha richiamato la giurisprudenza che richiede la rinnovazione solo se emergono fatti nuovi o indizi/esigenze cautelari diversi. Ha applicato il principio interpretativo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 quale norma a piu fattispecie, per cui condotte alternative possono concorrere senza soluzione di continuità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Consente al PM di rinnovare la richiesta della misura cautelare presso l'Autorità competente dopo il trasferimento della competenza; nel caso la rinnovazione è stata usata per ottenere un nuovo provvedimento dal GIP di Pordenone
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma di natura a piu fattispecie: il reato si configura se l'agente compie anche una sola delle condotte previste; se un unico fatto concreto integra piu azioni alternative senza soluzione di continuità, va escluso il concorso formale di reati
Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001 (Zaccardi)
Giurisprudenza richiamata secondo cui è necessaria la rinnovazione dell'interrogatorio di garanzia quando i fatti sono nuovi ovvero il nuovo provvedimento si fondi su indizi o esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli del giudice incompetente
Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015 (Righetti)
Orientamento giurisprudenziale usato per confermare che le condotte previste dall'art. 73 possono essere assimilate quando costituiscono una unica vicenda concreta
Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023 (El Khaddach)
Ulteriore conferma giurisprudenziale della non configurabilità del concorso formale ove le azioni alternative siano poste in essere senza soluzione di continuità sulla medesima sostanza
Prevede l'onere per il ricorrente delle spese processuali in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità e della colpa nella determinazione dell'entità delle somme da versare alla Cassa delle Ammende; ha indotto la Corte a fissare un importo equitativo non aggravato
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione
Massime di principio
- La rinnovazione dell'interrogatorio di garanzia non è sempre necessaria quando un nuovo giudice emette una misura: è richiesta solo se emergono fatti nuovi o se il nuovo provvedimento si fonda su indizi o esigenze cautelari diversi rispetto a quelli del giudice precedente
- L'art. 73 d.P.R. 309/1990 va interpretato come norma a piu fattispecie: azioni alternative (es. acquisto, trasporto, spaccio) possono concorrere in un'unica vicenda senza configurare concorso formale quando sono poste in essere senza soluzione di continuità e riguardano la stessa partita di sostanza
- Se il ricorso non coglie la ratio decidendi dell'atto impugnato o non contesta elementi essenziali del provvedimento, rischia di essere dichiarato manifestamente infondato o inammissibile
- In caso di inammissibilità manifestamente infondata si applicano oneri per il ricorrente: spese processuali e, salvo dolo o colpa grave, un importo equitativamente determinato a favore della Cassa delle Ammende
- La procura può legittimamente rinnovare la richiesta di misura presso l'autorità competente dopo il trasferimento della competenza (art. 27 c.p.p.), ma eventuali ampliamenti dell'imputazione richiedono attenzione alla necessità di atti difensivi integrativi (es. interrogatorio)
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