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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16417/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un prelievo/addebito di euro 1.000,00 effettuato sul conto corrente online e sulla carta prepagata della cliente, che la stessa ha assunto essere conseguenza di una frode informatica. In primo grado il giudice di pace aveva accolto la domanda della cliente, condannando la società convenuta alla restituzione della somma e al risarcimento di euro 100,00 a titolo di danno morale, ritenendo non provata la regolarità dell’operazione e non dimostrata l’adeguatezza del sistema di sicurezza. In appello, invece, il Tribunale ha riformato la decisione, escludendo la responsabilità della società, ritenendo che l’illecito prelievo potesse essere ricondotto all’indebito uso delle credenziali da parte di terzi, senza che fosse stato pattuito un obbligo specifico di manleva o speciali sistemi di allerta/blocco, e ha anche ritenuto ultra petita la condanna per danno morale. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 330, ultimo comma, c.p.c., sostenendo l’inammissibilità dell’appello perché notificato al difensore di primo grado e non personalmente alla parte; 2) violazione di varie norme sostanziali e processuali, deducendo che il Tribunale aveva erroneamente escluso la responsabilità contrattuale della resistente, nonostante l’allegazione del prelievo illecito e l’assenza di prova, da parte della resistente, dell’esatto adempimento e dell’adozione di adeguate misure di sicurezza; 3) violazione delle norme sul danno, sostenendo che la domanda di danno morale era stata effettivamente proposta e che il Tribunale aveva quindi errato nel ravvisare un vizio di ultra petita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Paola in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la notificazione dell’appello al difensore costituito in primo grado, poiché l’impugnazione era stata proposta entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza, tenendo conto della sospensione feriale. Quanto al secondo motivo, ha censurato la decisione d’appello perché aveva escluso la responsabilità della società senza confrontarsi correttamente con la regola dell’art. 1218 c.c. e con l’onere della prova gravante sul debitore, nonché con la diligenza tecnica esigibile dal professionista/banchiere nella gestione del servizio online. Ha inoltre affermato che il rischio dell’uso indebito dei codici di accesso da parte di terzi ricade nell’area del rischio professionale del prestatore del servizio, salvo dolo o colpa grave dell’utente, da provare in concreto. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto erroneo l’assunto del Tribunale sull’ultra petita, perché la domanda di risarcimento del danno morale risultava effettivamente proposta nell’atto introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    Se l’impugnazione è proposta entro il termine annuale, anche se reso più favorevole dalla sospensione feriale, la notificazione va eseguita nei luoghi indicati dal primo comma e non personalmente alla parte; la notificazione personale è richiesta solo nel diverso caso di impugnazione oltre il termine.

  • art. 327 c.p.c.

    L’impugnazione proposta oltre l’anno dalla pubblicazione ma ancora nei limiti della sospensione feriale resta tempestiva e soggiace al regime ordinario di notificazione dell’art. 330, comma 1, c.p.c.

  • art. 1218 c.c.

    Il creditore deve allegare il titolo e l’inadempimento, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo o impeditivo della pretesa, ossia l’esatto adempimento o la ricorrenza di una causa che escluda la responsabilità.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza richiesta al professionista ha natura tecnica e va valutata con riguardo ai rischi tipici dell’attività svolta, assumendo il parametro dell’accorto banchiere.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di rimedi per inadempimento e danni, senza autonoma elaborazione decisoria nella sentenza.

  • art. 1710 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla diligenza del mandatario, senza autonoma applicazione decisoria espressa.

  • art. 1768 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla diligenza del depositario, senza autonoma applicazione decisoria espressa.

  • art. 1856 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla responsabilità della banca, in collegamento con l’operatività del conto corrente.

  • art. 2050 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la decisione si concentra sulla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., non su responsabilità per attività pericolosa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio: chi agisce deve provare fonte del diritto e allegare l’inadempimento; il convenuto deve provare il fatto estintivo o impeditivo.

  • art. 15 d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica interpretazione autonoma nella motivazione della Corte.

  • art. 31 d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di misure di sicurezza dei dati e dei sistemi telematici, senza autonoma statuizione specifica.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza specifica elaborazione autonoma.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di danno risarcibile.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di danni da ritardo/inadempimento.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di danno non patrimoniale/danno morale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità contrattuale, il creditore assolve il proprio onere probatorio allegando il titolo del rapporto e l’inadempimento dedotto, mentre spetta al debitore dimostrare l’esatto adempimento oppure un fatto estintivo o impeditivo della pretesa.
  • Nel rapporto di conto corrente telematico, la banca/prestatrice del servizio deve adottare una diligenza tecnica qualificata, parametrata alla figura dell’accorto banchiere, e deve provare la riconducibilità dell’operazione alla volontà del cliente quando sia contestato un prelievo non autorizzato.
  • Il rischio dell’indebito utilizzo dei codici di accesso da parte di terzi rientra, in via generale, nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, salvo che sia dimostrato il dolo del cliente o una sua colpa grave specifica e concreta.
  • Non è corretto imputare al cliente una responsabilità per il solo fatto astratto che un terzo abbia potuto impossessarsi delle credenziali: occorre una concreta allegazione e prova di una condotta colposa del cliente idonea a interrompere o escludere la responsabilità del prestatore.
  • La qualificazione di ultra petita richiede un effettivo scostamento tra chiesto e pronunciato: se la domanda risarcitoria risulta effettivamente proposta nell’atto introduttivo, non può essere dichiarata la nullità della decisione per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
  • Per le impugnazioni proposte entro il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., la notificazione va eseguita secondo il regime ordinario dell’art. 330, comma 1, c.p.c., anche se il termine è reso più ampio dalla sospensione feriale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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