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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28765/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte vittoriosa)

La controversia

La controversia in cassazione riguarda esclusivamente il regolamento delle spese del grado di appello. La Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla controparte, aveva ridotto le spese del primo grado poste a carico della cooperativa e, quanto al secondo grado, aveva disposto "nulla sulle spese" sul presupposto che la parte appellata, pur vittoriosa, non si fosse costituita in appello. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione degli artt. 91, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare un fatto storico risultante dagli atti, cioè la sua avvenuta costituzione nel giudizio di appello e l'ulteriore attività difensiva svolta; secondo la ricorrente, tale fatto avrebbe comportato una diversa statuizione sulle spese del grado. La resistente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che la ricorrente non aveva riportato in modo adeguato nel ricorso il contenuto degli atti processuali da cui desumere la rituale costituzione in appello, con difetto di autosufficienza; dall'altro, che la doglianza era veicolata impropriamente come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., pur riguardando un errore processuale e comunque un fatto processuale già espressamente contrastato dalla sentenza impugnata, che dava atto ripetutamente della mancata costituzione della cooperativa. Non è stata liquidata alcuna spesa, per difetto di attività difensiva dell'intimata. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulle spese di lite, ma la censura è stata dichiarata inammissibile prima di esaminarne il merito

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la motivazione della sentenza, ma non ritenuto utilmente violato nei termini prospettati

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, senza accoglimento della censura

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    non è utilizzabile per denunciare un fatto processuale o un error in procedendo; la censura è stata reputata impropria e in ogni caso inammissibile

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    costituisce il parametro dell'importo aggiuntivo richiamato dal comma 1-quater

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma modificativa che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

  • Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014

    richiamate per il perimetro del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., che non consente di censurare fatti processuali o di proporre impropriamente errori processuali

  • Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020

    richiamata in tema di presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per censurare un fatto processuale o per veicolare un error in procedendo; esso riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
  • Quando si deduce in cassazione la mancata considerazione di un fatto emergente dagli atti, il ricorso deve riportare in modo puntuale e autosufficiente il contenuto degli atti processuali rilevanti, così da consentire il controllo immediato sulla censura.
  • Se la sentenza impugnata afferma espressamente un dato processuale incompatibile con quello dedotto dal ricorrente, la doglianza non può essere prospettata come omesso esame di fatto storico ex art. 360, n. 5 c.p.c.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte deve dare atto, se dovuto, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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