Cassazione Penale, Ordinanza n. 32434/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
All'imputata era stato contestato il concorso in due rapine ai sensi degli artt. 110 e 628 c.p. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del concorso nei reati, richiamando anche gli artt. 192 e 533 c.p.p., e sostenendo una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte territoriale aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulla disponibilità della sua abitazione quale base logistica per gli spostamenti dei correi, sulla messa a disposizione del motociclo utilizzato per la fuga, sul contenuto delle conversazioni intercettate e sulle dazioni di denaro ricevute in coincidenza temporale con le rapine. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 114 e 110 c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione, sostenendo il carattere marginale del proprio contributo. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 597, comma 4, c.p.p. per il mancato adeguamento dell'aumento di pena per la continuazione dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi riproponessero censure di merito già esaminate e logicamente risolte dalla Corte d'appello, sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio e delle valutazioni discrezionali sul ruolo concorsuale e sulla minima partecipazione, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la determinazione della pena per reati unificati dalla continuazione richiede dapprima l'individuazione della violazione più grave e la determinazione della pena base, seguita dall'aumento per il reato satellite: le due operazioni sono distinte e autonomamente motivabili. La Corte territoriale aveva ridotto di un terzo la pena base in applicazione delle attenuanti riconosciute e aveva motivato autonomamente l'aumento per la continuazione in relazione alla gravità del secondo fatto, alle modalità organizzate e preordinate, all'elevato valore del bene sottratto e alla violenza sulla vittima. Non è stata ravvisata violazione del divieto di reformatio in peius, anche perché la pena complessiva era stata rideterminata in senso più favorevole rispetto al primo grado. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base del concorso di persone nei reati di rapina; il contributo dell'imputata è stato ritenuto consapevole e causalmente non marginale.
È richiamato quale disposizione incriminatrice delle due rapine contestate.
È richiamato in relazione alla valutazione del compendio indiziario ritenuto grave, preciso e concordante.
È richiamato in relazione alla decisione di condanna fondata sul quadro probatorio valorizzato dai giudici di merito.
La richiesta dell'attenuante della minima partecipazione è stata respinta perché il contributo prestato non è stato ritenuto di efficacia causale marginale o trascurabile.
La Corte ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius, rilevando che la pena complessiva era stata rideterminata in senso più favorevole.
Per la continuazione, il giudice deve individuare la violazione più grave e determinare la pena base, per poi applicare autonomamente l'aumento relativo ai reati satellite.
I criteri di gravità del reato guidano la motivazione dell'aumento per la continuazione, considerando modalità organizzate e preordinate, valore del bene sottratto e violenza esercitata.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione non è consentita la sollecitazione di una rivalutazione alternativa del compendio probatorio quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione congrua, logicamente coerente e fondata su indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti.
- Il contributo concorsuale è incompatibile con l'attenuante della minima partecipazione quando la condotta dell'imputato, valutata nell'economia complessiva del reato, abbia efficacia causale non marginale o trascurabile, anche se non consiste nell'esecuzione materiale dell'azione delittuosa.
- Nella determinazione della pena per più reati unificati dalla continuazione, il giudice deve prima individuare la violazione più grave e determinare la pena base, tenendo conto delle circostanze e del relativo giudizio di comparazione, e solo dopo applicare l'aumento per i reati satellite.
- La riduzione della pena base derivante dal riconoscimento di attenuanti non impone automaticamente una corrispondente riduzione dell'aumento per la continuazione, che può essere motivato autonomamente in relazione alla gravità del reato satellite.
- Non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius quando, pur mantenendo o motivando autonomamente l'aumento per la continuazione, il giudice d'appello ridetermina la pena complessiva in misura più favorevole rispetto a quella inflitta in primo grado.
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