Cassazione Penale, Sentenza n. 12360/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano le sentenze di merito per vizi della motivazione e violazioni di legge. De Bonis contesta l'addebito di concorso nella tentata estorsione (capo B) e nel sequestro di persona (capo C), sostenendo che il suo ruolo era meramente subordinato e passivo e che la Corte non ha valutato la possibilità che la sua presenza fosse semplice accondiscendenza. Croce contesta: (i) la qualificazione del fatto relativo al furto del portafoglio e del furto in abitazione (capo A), rilevando che il reato sarebbe stato realizzato da Novaro con conseguente problema di querela e di utilizzabilità delle dichiarazioni di un soggetto potenzialmente coinvolto; (ii) la mancata qualificazione del reato di spaccio ai sensi dell'art.73 c.5 DPR 309/90 (capo H) per mancata valutazione del peso della sostanza; (iii) la quantificazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Entrambi lamentano che le condanne sono state fondate quasi esclusivamente sulle dichiarazioni di Novaro Maksim senza adeguata verifica della genesi, attendibilità e del suo coinvolgimento nei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha annullato le decisioni di merito con rinvio con riguardo ai capi A), B) e C) (furti, tentata estorsione e sequestro) e con riguardo alle cessioni contestate nel capo H) (spaccio), disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per un nuovo esame. Le altre censure sono state dichiarate assorbite. In sostanza la cassazione ha censurato il ricorso esclusivo alle dichiarazioni di Novaro senza valutazione della loro attendibilità e ha rilevato la carenza di istruttoria probatoria sulla qualificazione del reato di droga.
Norme richiamate
Richiamata quale attenuante riconosciuta per chi ha svolto ruolo subordinato/agevolatore nella realizzazione del reato; nel caso De Bonis era stata invocata/riconosciuta la circostanza attenuante per il ruolo secondario
articolo 73 comma 5 DPR 309/90
Norma rilevante per la qualificazione delle cessioni di sostanze stupefacenti in funzione della quantità; la Corte di merito aveva escluso l'applicazione della norma senza valutare adeguatamente la prova del peso del panetto, ragion per cui la Cassazione ha ritenuto necessario un nuovo esame
articolo 23 comma 8 D.L. 137/2020
Richiamato in relazione al rito e alle modalità di trattazione con contraddittorio scritto; utilizzato per descrivere il procedimento seguito in Cassazione
Sezioni unite, sentenza Lo Presti (2015)
Giurisprudenza di riferimento sulla utilizzabilità delle dichiarazioni di persone coinvolte nei fatti; citata dai difensori per sostenere l'inidoneità delle dichiarazioni di Novaro a fondare le condanne senza adeguata valutazione
Massime di principio
- Le condanne fondate quasi esclusivamente sulle dichiarazioni di un dichiarante coinvolto nei fatti (es. coautore o beneficiario) richiedono una valutazione approfondita della genesi e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni; la mera affermazione di attendibilità senza confronto critico è vulnerabile al sindacato della Cassazione.
- La presenza fisica di un soggetto sul luogo del reato non è automaticamente prova di adesione al proposito criminoso: occorre valutare se la condotta sia stata passiva o abbia concretamente agevolato il reato.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica di un fatto (es. furto con strappo vs. concorso nel furto, o qualificazione ai sensi dell'art.73 DPR 309/90), il giudice di merito deve motivare specificamente sulle prove oggettive (es. peso della sostanza, modalità del furto); l'assenza di accertamenti concreti può determinare annullamento e rinvio.
- Le censure difensive devono ricevere un confronto motivato in sede di merito; il mancato esame delle questioni sollevate integra vizio che la Cassazione può rilevare d'ufficio.
- La qualificazione delle dichiarazioni rese da un soggetto che potrebbe essere parte in causa (testimone coinvolto o imputato connesso) impone al giudice una valutazione più rigorosa sulla utilizzabilità e sul valore probatorio: se tali dichiarazioni sono decisive, è necessario cercare elementi di riscontro e motivare la scelta.
- In caso di contestazione su quantità di stupefacente, è necessario acquisire e motivare dati oggettivi sul peso e sulla natura della sostanza per applicare correttamente le norme sanzionatorie specifiche (art.73 DPR 309/90).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12344/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12345/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12346/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12349/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12350/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12352/2023 del 24/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →