Sentenza n. 7127/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - dell'atto protocollo mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0011396 del 23-07-2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni, Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, Divisione IX Radio diffusione televisiva e sonora – Diritti d'uso, a firma della Dirigente Giovanna Maglione; - dell'atto protocollo mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0022037 del 05-11-2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni, Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, Divisione IX Radio diffusione televisiva e sonora – Diritti d'uso, a firma della Dirigente Giovanna Maglione; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente anche sconosciuto alla ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note ministeriali che hanno negato lo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione di capacità trasmissiva, ritenendo la procedura conclusa e la graduatoria ormai intangibile
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla selezione ministeriale per la formazione della graduatoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale cui assegnare capacità trasmissiva sulle reti di primo e secondo livello dell'area tecnica n. 9 – Toscana. Il bando prevedeva una fase di negoziazione tra operatori di rete e fornitori utilmente collocati e, in caso di esito negativo, un raccordo ministeriale tra domanda e offerta sulla base della capacità residua e della posizione in graduatoria. Era inoltre prevista una riserva di capacità trasmissiva per i fornitori a carattere comunitario. La controinteressata, meglio collocata in graduatoria, aveva stipulato il contratto con l'operatore di rete, ma aveva successivamente perso, dall'11 giugno 2023, l'autorizzazione a trasmettere per mancato rinnovo del titolo abilitativo. La ricorrente ha quindi chiesto al Ministero lo scorrimento della graduatoria. Il Ministero ha respinto la richiesta con due note, sostenendo che la graduatoria si riferiva a una procedura ormai conclusa e cristallizzata e che la capacità residua poteva essere acquisita mediante autonoma contrattazione con l'operatore di rete. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dei principi di efficienza, trasparenza e parità di trattamento nonché della lex specialis, sostenendo che il venir meno del titolo autorizzatorio della controinteressata comportasse l'inadempimento degli obblighi di trasmissione e di effettiva diffusione del marchio e imponesse lo scorrimento della graduatoria. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e il difetto di motivazione, sostenendo che la graduatoria non avesse un termine di validità e che lo scorrimento costituisse la soluzione ordinaria, derogabile solo con motivazione approfondita.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata, richiamando il precedente della stessa Sezione n. 5515/2025 relativo ad analoga procedura. Il giudice ha distinto una fase di prima applicazione, nella quale il Ministero può ancora intervenire sulla graduatoria in caso di decadenza dal titolo abilitativo dell'assegnatario e che si conclude con l'approvazione delle graduatorie definitive FSMA e LCN, da una fase a regime, nella quale la graduatoria non è più lo strumento regolatore dell'assegnazione della capacità trasmissiva residua. Le vicende oggetto del giudizio ricadono nella fase a regime. In tale fase, anche la capacità residua e gli eventuali LCN retrocessi sono soggetti a una diversa disciplina e possono essere oggetto soltanto di negoziazione individuale con l'operatore di rete. Pertanto, non sussisteva un obbligo ministeriale di procedere allo scorrimento, né la pretesa poteva essere fondata su un generale favor per lo scorrimento delle graduatorie, poiché il precedente invocato dalla ricorrente riguardava i pubblici concorsi e una ratio diversa. Le censure relative alla violazione della lex specialis, alla parità di trattamento, al difetto di motivazione e allo sviamento sono state conseguentemente ritenute infondate. Le spese sono state compensate per la complessità della questione.
Norme richiamate
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata mediante sintetico richiamo ai precedenti pertinenti.
La loro violazione è stata dedotta dalla ricorrente in relazione ai principi dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione, ma le censure sono state respinte alla luce della diversa disciplina applicabile nella fase a regime.
art. 2, comma 2, lett. n), d.lgs. 177/2005
È richiamato dal bando per individuare i fornitori di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario destinatari della riserva di capacità trasmissiva.
Massime di principio
- Nelle procedure di assegnazione della capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi occorre distinguere tra la fase di prima applicazione, nella quale la graduatoria può ancora essere utilizzata dal Ministero per intervenire in caso di decadenza dell’assegnatario, e la fase a regime, nella quale la graduatoria non disciplina più l’assegnazione della capacità residua.
- Una volta esaurita la fase di prima applicazione e divenuta operativa la disciplina a regime, la capacità trasmissiva residua, anche se derivante dalla decadenza dell’originario assegnatario, può essere acquisita mediante negoziazione individuale con l’operatore di rete e non mediante scorrimento della graduatoria originaria.
- Il principio generale di favor per lo scorrimento delle graduatorie elaborato in materia di pubblici concorsi non è automaticamente applicabile a procedure di assegnazione della capacità trasmissiva quando la disciplina speciale abbia previsto, per la fase a regime, un diverso meccanismo di allocazione della capacità residua.
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