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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19518/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Locri, aveva rideterminato la pena in anni due di reclusione per il delitto tributario di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000. La condotta contestata era quella di aver agito quale legale rappresentante di una società, utilizzando fatture per operazioni inesistenti per compensare debiti fiscali e maturare un credito d'imposta. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, contestando la fittizietà degli acquisti e, quindi, la ricostruzione dell'IVA portata in compensazione. Con il secondo motivo ha censurato la severità del trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una lettura alternativa dei fatti, preclusa in sede di legittimità, rilevando che la motivazione della Corte di appello era congrua, coerente e fondata su risultanze dibattimentali oggettive, con specifici indici della natura cartiera della società e della fittizietà delle operazioni. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione è sufficiente quando dia conto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto la pena base era stata fissata in misura superiore al minimo edittale per la notevole entità dell'imposta evasa. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi favorevoli. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Disposizione incriminatrice richiamata per il delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti finalizzato a evadere o a conseguire indebiti vantaggi fiscali.

  • art. 132 c.p.

    Norma richiamata quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Criterio di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere che il giudice deve considerare nel commisurare la pena.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate in mancanza di elementi positivi favorevoli; l'incensuratezza non è di per sé sufficiente.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    Richiamato per la riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha escluso la sufficienza del solo stato di incensuratezza.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    Legge di conversione del d.l. 92/2008, richiamata per la disciplina delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri soltanto a una nuova valutazione delle prove e a una diversa lettura del compendio istruttorio, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non manifestamente illogica.
  • La verifica della fittizietà delle operazioni e della natura cartiera della società può essere desunta da plurimi indici oggettivi, quali l'assenza di organizzazione, mezzi, lavoratori, beni strumentali e struttura logistica, se valorizzati in una motivazione coerente.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è sufficiente se richiama i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., salvo il caso di scostamenti marcati dalla pena media edittale che richiedano una giustificazione più analitica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi o di circostanze favorevoli; il solo stato di incensuratezza non basta, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, alla parte ricorrente seguono le spese processuali e il pagamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia priva di colpa.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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