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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22288/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la doglianza era priva di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto non correlata alle argomentazioni della decisione impugnata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo, come unico motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento della responsabilità per il reato di tentata rapina aggravata. In particolare contestava la ricostruzione del fatto, il giudizio di attendibilità della persona offesa e la rideterminazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità, perché non indicava gli elementi posti a base della censura né si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, impedendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi e svolgere il controllo richiesto.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come norma che definisce il delitto tentato, in relazione al reato contestato nei gradi di merito.

  • art. 628 c.p.

    commasecondo e comma terzo, n. 1

    richiamato come base normativa del reato contestato, in forma aggravata.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo di ricorso, derivante dall'assenza di correlazione con la motivazione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi motivazionali in modo generico, senza indicare gli specifici passaggi della motivazione censurati e senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una correlazione effettiva tra le ragioni poste a fondamento della decisione e quelle poste a base dell'impugnazione; in mancanza, il giudice di legittimità non può individuare i rilievi e svolgere il proprio sindacato.
  • Quando il motivo di ricorso si limita a contestazioni apodittiche sulla ricostruzione del fatto, sull'attendibilità della persona offesa o sulla pena, senza sviluppare critiche argomentate alla motivazione della decisione, il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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