Cassazione Penale, Sentenza n. 29060/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Roma del 06/07/2021 che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato contestato (art. 186 c.2 lett. c), c.2-bis e c.2-sexies C.d.S.) in quanto il reato era estinto per esito positivo della messa alla prova, ma aveva comunque disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca/sospensione della patente di guida. Il ricorrente deduce che l'estinzione del reato a seguito della messa alla prova esclude la competenza del giudice penale ad irrogare sanzioni amministrative accessorie, spettando invece al Prefetto ai sensi dell'art. 224 c.3 C.d.S.
La decisione
La Corte d'appello (Corte di Cassazione) ha accolto il ricorso con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla sospensione/revoca della patente di guida, eliminando quella statuizione e ordinando la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Roma per gli eventuali provvedimenti di competenza. La declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato (messa alla prova) è rimasta ferma; soltanto la sanzione amministrativa accessoria è stata rimossa.
Norme richiamate
D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 186
comma 2 lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies
Articolo citato quale norma dell'illecito contestato (guida in stato di ebbrezza/alterazione). La decisione riguarda però la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria prevista per tali illeciti.
Il comma 3 attribuisce al Prefetto la competenza ad applicare le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione/revoca patente) nei casi in cui non sia il giudice penale a pronunciarle; la Corte ha ritenuto che, dopo l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, la competenza spetti al Prefetto e non al giudice penale.
Disciplina l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; la Corte afferma che tale estinzione impedisce al giudice penale di applicare sanzioni amministrative accessorie che sono di competenza amministrativa (Prefetto).
Codice della Strada, artt. 186 e 187
comma nono-bis (art.186), comma ottavo-bis (art.187)
Riferiti alle ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: in tali casi, per la giurisprudenza citata, la disciplina consente al giudice penale, in deroga all'art.224, di applicare la sanzione amministrativa accessoria; la Corte distingue queste ipotesi dalla messa alla prova.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per esito positivo della messa alla prova (art.168-ter c.p.), il giudice penale non può irrogare sanzioni amministrative accessorie che sono di competenza del Prefetto ai sensi dell'art.224 c.3 C.d.S.; tali statuizioni devono essere eliminate e gli atti trasmessi al Prefetto.
- La messa alla prova è un istituto che prescinde dall'accertamento di responsabilità penale; per questo motivo produce effetti diversi rispetto alle ipotesi in cui il giudice applica misure sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità), nelle quali è prevista la possibilità per il giudice di irrogare accessorie.
- In casi analoghi il rimedio processuale efficace è il ricorso per censura della parte della sentenza che applica la sanzione amministrativa accessoria, chiedendone l'annullamento e la trasmissione degli atti al Prefetto.
- Prima di adottare o accettare sanzioni accessorie dopo una messa alla prova positiva, verificare quale istituto è stato realmente applicato (messa alla prova vs sanzione sostitutiva) perché cambia la competenza a decidere.
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere la competenza prefettizia per le sanzioni amministrative accessorie quando il procedimento penale si estingue per messa alla prova; i provvedimenti contrari sono esposti a annullamento.
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