Cassazione Civile, Ordinanza n. 35249/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Nessuna pronuncia sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da due scritture con cui un soggetto si era obbligato a vendere un terreno agricolo, ricevendo una caparra, e poi a cedere un diverso appezzamento; secondo la prospettazione dell'attore, la prima vendita non si era perfezionata per l'esercizio della prelazione agraria da parte dell'affittuario, mentre anche il secondo impegno era rimasto inadempiuto. L'attore aveva chiesto la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore, la restituzione della caparra e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione rigettando la pretesa risarcitoria. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo, violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello riesaminato criticamente la consulenza tecnica d'ufficio senza specifiche contestazioni della controparte; con il secondo, censura analoga, sostenendo che il giudice di appello aveva comunque rivalutato la CTU senza considerare l'incontestabilità dell'incarico e degli accertamenti affidati a terzi. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché contraddittorie tra loro e, soprattutto, perché non coglievano la reale ratio della sentenza impugnata: l'appellante aveva devoluto al giudice di secondo grado anche la questione della quantificazione del danno, e la Corte territoriale aveva compiuto un apprezzamento di fatto insindacabile, rilevando che mancava la prova dell'aumento di valore del terreno nel periodo rilevante e che la stima del CTU era inattendibile perché riferita a un anno diverso da quello indicato dall'attore come rilevante ai fini del danno.
Norme richiamate
La censura ex art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare, in sede di legittimità, un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla consulenza tecnica, quando la questione sia stata devoluta in appello e sia stata motivatamente esaminata.
È richiamata la procedura di definizione camerale con proposta del relatore, poi condivisa dal collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito riproporre come violazione di legge una censura che mira, in realtà, a ottenere una diversa valutazione del merito e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di appello.
- Quando la parte appellante devolve specificamente al giudice di secondo grado la questione della quantificazione del danno, la relativa valutazione fattuale rientra nel potere decisorio del giudice del gravame ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione логica e coerente.
- La critica alla consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e se pretende di sostituire una diversa lettura delle prove a quella motivatamente accolta dal giudice di merito.
- La doglianza che denunci l'uso della consulenza tecnica deve indicare specificamente l'errore giuridico o logico della decisione, non potendo limitarsi a contestare l'esito valutativo della stima per chiedere una nuova rivalutazione del fatto.
- Se il giudice di merito rileva che manca la prova del presupposto fattuale del danno, la censura in cassazione che presupponga invece l'esistenza di tale prova è destinata all'inammissibilità.
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