Cassazione Penale, Sentenza n. 22635/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 16/11/2022 che aveva confermato la condanna di Alessia Battaglia per i reati di cui agli artt. 582 e 612 c.p. (lesioni e altro reato contestato). Il ricorso articolava due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per eccessività della pena base (anni 1 e mesi 1) e carenza di adeguata motivazione circa la sua quantificazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, ritenute negate sulla mera enunciazione dei precedenti penali dell'imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile sul piano dell'impugnazione, ritenendo tuttavia che la pena detentiva inflitta sia illegale alla luce di sopravvenute modifiche legislative. In particolare, per effetto del d.lgs. n.150/2022 il reato di lesioni personali dolose è divenuto procedibile a querela e di competenza del giudice di pace, ed il relativo quadro sanzionatorio non contempla più la pena detentiva ma sanzioni pecuniarie o misure alternative (art. 52 comma 2 lett. b) d.lgs. 274/2000). Applicando il principio di retroattività della legge penale favorevole (art. 2 cod. pen.) e richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite (c.d. Miraglia) secondo cui la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena anche in presenza di ricorso inammissibile, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il rispetto dell'obbligo motivazionale sul trattamento sanzionatorio è soddisfatto anche quando il giudice utilizza espressioni generiche come "pena congrua" purché la determinazione non si discosti eccessivamente dai minimi edittali; quindi non è sempre necessario un'esplicitazione analitica di tutte le ragioni quando la pena è nei pressi del minimo.
Principio di retroattività della legge penale più favorevole: una modifica normativa favorevole al reo si applica anche ai fatti commessi anteriormente, incidendo sulla legittimità del trattamento sanzionatorio.
Ha modificato la procedibilità di taluni reati (tra cui le lesioni personali dolose), rendendoli procedibili a querela e trasferendone la competenza al giudice di pace; ciò può rendere illegittime pene detentive inflitte prima della modifica se il nuovo tipo legale non le contempla.
art. 52 comma 2 lett. b) d.lgs. 274/2000
quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi
Per i reati di competenza del giudice di pace, il legislatore ha previsto sanzioni non detentive; quindi una pena detentiva irrogata anteriormente può risultare "di specie diversa" rispetto al nuovo tipo legale.
Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)
spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale
Le Sezioni Unite hanno affermato il potere della Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena anche quando il ricorso è inammissibile, consentendo la correzione di sanzioni 'di specie diversa' rispetto alla normativa vigente.
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007
Giurisprudenza secondo cui espressioni generiche nella motivazione della pena possono essere adeguate quando la pena non si discosta sensibilmente dai parametri di legge.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
Principio secondo cui, nel rifiutare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare o richiamare tutti gli elementi prospettati dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per distinguere la sopravvenuta procedibilità a querela dall'abolitio criminis circa i possibili effetti sul 'giudicato sostanziale' e sull'azione correttiva in sede esecutiva.
Massime di principio
- La modifica normativa che rende un reato procedibile a querela e ne trasferisce la competenza al giudice di pace può rendere illegittima una pena detentiva precedentemente inflitta: la pena 'ab origine' può risultare di specie diversa rispetto al nuovo tipo legale.
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena (anche se il ricorso è inammissibile) in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite (Miraglia); quindi difese mirate alla sola impugnazione della pena possono ottenere correzione anche in presenza di vizi formali dell'impugnazione.
- Quando la pena irrogata si colloca nei pressi del minimo edittale, la motivazione può essere ritenuta adeguata anche se espressa con locuzioni generiche, purché non vi sia uno scostamento significativo dal minimo e la decisione sia logica e coerente.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimo se il giudice indica elementi decisivi (ad es. precedenti penali) dai quali deriva la valutazione negativa della personalità del reo; non è obbligato a trattare ogni singolo elemento proposto dalle parti.
- In situazioni analoghe conviene valutare contestualmente (a) l'eventuale sopravvenuta modifica normativa favorevole e (b) l'eventuale possibilità che la Corte di cassazione rilevi d'ufficio l'illegalità della pena, richiedendo eventualmente la disapplicazione della pena detentiva e il rinvio per nuovo giudizio di determinazione del trattamento sanzionatorio.
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