Cassazione Penale, Sentenza n. 36853/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata era stata citata a giudizio per esercizio abusivo della professione di ortottista, in assenza di iscrizione all’albo, per fatti commessi a Prato sino al 7 aprile 2022. Il Tribunale di Prato, con sentenza del 3 dicembre 2025, l’aveva assolta ai sensi dell’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto un unico motivo, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p.: secondo l’accertamento recepito nella sentenza impugnata, l’imputata avrebbe svolto stabilmente, sebbene saltuariamente, l’attività di ortottista dal 2018 al 7 aprile 2022 presso un centro ottico di Prato e avrebbe prestato la medesima attività anche presso un centro oculistico di Firenze, emettendo fattura. Il ricorrente ha sostenuto che la reiterazione rendeva abituale la condotta e precludeva l’applicazione della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha chiarito che l’esercizio abusivo della professione non è in sé incompatibile con l’art. 131-bis c.p., poiché può essere integrato anche da un solo atto tipico; tuttavia, la particolare tenuità è esclusa quando il fatto concretamente accertato consiste nella reiterazione abituale delle condotte. Poiché la stessa sentenza impugnata dava atto dell’esercizio stabile, ancorché saltuario, della professione dal 2018 al 7 aprile 2022, il Tribunale aveva applicato la causa di non punibilità in violazione dell’art. 131-bis c.p. La sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, in diversa persona fisica, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.
Norme richiamate
L’esercizio abusivo della professione, secondo l’orientamento prevalente, è, dunque, un reato eventualmente abituale nel senso che - quando non è, come nel caso di specie, integrato dal compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione – la configurazione del fatto tipico postula una ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro, ma sorrette da un unico elemento soggettivo e unitariamente lesive del bene giuridico tutelato, con la conseguenza che la reiterazione degli atti tipici dà luogo, di regola, ad un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l’ultimo di essi, vale a dire con la cessazione della condotta.
Il delitto di esercizio abusivo della professione può essere integrato anche da un solo atto tipico; quando invece è realizzato attraverso una serie di atti analoghi, distinti ma sorretti da un unico elemento soggettivo e unitariamente offensivi, la reiterazione dà luogo di regola a un unico reato, consumato con l’ultimo atto.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., non può, dunque, essere applicata ai reati necessariamente abituali e a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando il reato abituale, necessario o eventuale, risulta concretamente realizzato mediante la reiterazione della condotta tipica. Per l’esercizio abusivo della professione, la causa resta invece astrattamente applicabile se il fatto consiste in un unico atto tipico.
art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.
Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, in diversa persona fisica, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Accolta la censura sull’applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Corte annulla la sentenza e dispone un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Prato in diversa composizione personale.
Massime di principio
- L’esercizio abusivo della professione non è per natura incompatibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: poiché il reato può essere integrato anche da un solo atto tipico, l’art. 131-bis c.p. può trovare applicazione quando il fatto concreto non abbia carattere abituale.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando un reato eventualmente abituale, come l’esercizio abusivo della professione, sia stato concretamente realizzato mediante la reiterazione delle condotte tipiche.
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