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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31789/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le ordinanze del Tribunale del riesame che hanno rigettato le richieste di dissequestro degli assets della società "Cin Cin". Hanno contestato la legittimità del sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7 c.p. e dell'art. 240-bis c.p. sostenendo: a) mancanza dei presupposti per il sequestro finalizzato alla confisca (assenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora); b) che Gianfranco Ferrante non è "gestore di fatto" della società, ma vittima di pressioni estorsive (richiamando dichiarazioni di collaboratori di giustizia: Arena, Moscato, Mantella); c) assenza di elementi che colleghino l'esercizio commerciale ad attività di riciclaggio o di impiego di risorse illecite (anche con riferimento ai rapporti con la società Naturella S.r.l. e agli assegni contestati); d) rilevata l'erronea valutazione temporale tra acquisizione del bene e periodo di commissione dell'illecito; e) vizio di motivazione per mancato esame delle specifiche deduzioni probatorie emerse in dibattimento; f) mancanza di valutazione del periculum in mora. Inoltre i ricorrenti hanno cumulato in un unico ricorso tre ordinanze distinte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: a) difetto di forma per la cumulazione di tre distinte ordinanze in un unico ricorso per cassazione (ogni ricorso deve essere relativo a uno specifico provvedimento) — perciò è stata esaminata soltanto la posizione di Antonino Esposito mentre i ricorsi di Lucia e Salvatore sono stati dichiarati inammissibili de plano per avere impugnato provvedimenti non aventi effetto nei loro confronti; b) sul merito la deduzione circa le risultanze dibattimentali non può legittimare la revoca del sequestro preventivo, salvo il caso di manifesta evidenza dell'insussistenza del fatto di reato presupposto del sequestro, situazione non verificata nella specie; la persistenza del sequestro fino alla pronuncia di primo grado è coerente con la disciplina (art. 323 c.p.p.) e con la giurisprudenza; c) pertanto non vi è stata revoca del sequestro e i ricorsi risultano inammissibili. Sono state altresì condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 7, codice penale

    art. 416-bis, comma 7 c.p.

    La norma consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in presenza di elementi che attestino l'impiego o l'utilizzo di beni da parte di associazioni mafiose; la Corte ha ritenuto che le risultanze processuali ancora non definitive e che non evidenziano in modo manifesto l'insussistenza del fatto non legittimano la revoca del sequestro.

  • art. 240-bis, codice penale

    Riguarda la confisca dei beni per reati associativi; la valutazione della destinazione dei beni (utilizzo per l'attività di associazione) richiede elementi probatori solidi e non può essere ribaltata in cassazione sulla base di elementi dibattimentali non ancora decisivi.

  • art. 323, codice di procedura penale

    Stabilisce che la sentenza di assoluzione determina la perdita di efficacia del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ha richiamato tale disciplina per affermare la tendenziale permanenza del sequestro fino alla conclusione del giudizio di primo grado salvo casi eccezionali.

  • art. 240, comma secondo, n. 2, codice di procedura penale

    art. 240, comma 2, n. 2 c.p.p.

    Prevede ipotesi di confisca obbligatoria; la Corte ricorda che la perdita di efficacia del sequestro dopo assoluzione è condizionata al fatto che il bene non sia soggetto a confisca obbligatoria ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • Non è possibile impugnare in un unico ricorso per cassazione più provvedimenti distinti; ogni ordinanza deve essere impugnata con ricorso specifico relativo al singolo provvedimento.
  • Le risultanze di un dibattimento in corso non giustificano in generale la revoca di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, salvo che emerga la manifesta evidenza dell'insussistenza del fatto che ne costituisce il presupposto.
  • Per ottenere il dissequestro di beni vincolati a misure reali occorre dimostrare l'assenza dei presupposti della confisca (mancanza del fumus commissi delicti) e l'assenza del periculum in mora; deduzioni meramente indiziarie o non definitive sono insufficienti.
  • La persistenza del sequestro fino alla pronuncia di primo grado è compatibile con l'ordinamento (art. 323 c.p.p.); la misura perde efficacia solo in presenza di condizioni normative specifiche (es. assoluzione con conseguente mancata punibilità e assenza di confisca obbligatoria).
  • Il giudice deve confrontarsi esplicitamente con le deduzioni difensive e con le novità probatorie; tuttavia la mancata considerazione di elementi emersi in dibattimento non determina automaticamente la revoca del sequestro se tali elementi non producono una prova manifesta e definitiva dell'inesistenza del fatto.

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