Cassazione Penale, Sentenza n. 17337/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bottazzi ha impugnato la sentenza di patteggiamento che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, lamentando principalmente la mancata motivazione circa la misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fissata in anni 2 (massimo edittale). In via subordinata ha contestato la manifesta illogicità della misura considerata la circostanza favorevole indicata nelle parti, con riferimento all'assenza di danno o pericolo concreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato l'ammissibilità del ricorso in relazione alle sanzioni amministrative accessorie nei casi di patteggiamento e ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve motivare adeguatamente quando la sanzione accessoria supera la medietà edittale; se la misura coincide con il massimo edittale è necessaria motivazione specifica. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente e gli atti sono stati rinviati al Tribunale di Reggio Emilia per nuovo giudizio sul punto in diversa composizione. La Corte ha inoltre precisato che la congruità della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen. non sostituisce la motivazione richiesta dai parametri dell'art. 218, comma 2, cod. strada.
Norme richiamate
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Norme sul procedimento di patteggiamento; la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi di queste norme.
art. 186, comma 7, cod. strada
Prevede il reato contestato e dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo da sei mesi a due anni; è il riferimento normativo per la misura della sospensione impugnata.
Consente il ricorso per cassazione; la Corte richiama la giurisprudenza che ammette il sindacato di legittimità sulle sanzioni amministrative accessorie risultanti da sentenze di patteggiamento.
art. 218, comma 2, cod. strada
Contiene i criteri da considerare nella commisurazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la Corte richiede che, quando la misura supera la medietà edittale o arriva al massimo, il giudice motivi in relazione a questi parametri.
Criteri per la commisurazione della pena detentiva e pecuniaria; la Corte precisa che tali criteri sono distinti e non sostituiscono i parametri previsti dall'art. 218 cod. strada per la sanzione amministrativa accessoria.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti e alla forma del ricorso per cassazione, in particolare sul contenuto minimo delle censure presentate dall'appellante.
Massime di principio
- Il giudice che, in sede di patteggiamento, applica una sanzione amministrativa accessoria in misura superiore alla medietà edittale o fino al massimo deve fornire una motivazione esplicita e specifica, fondandosi sui criteri dell'art. 218, comma 2, cod. strada.
- La mera affermazione della 'congruità della pena' secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen. non è sufficiente a giustificare la misura della sanzione amministrativa accessoria; le due valutazioni sono autonome e richiedono argomentazioni distinte.
- L'omessa o insufficiente motivazione sulla durata di una sanzione amministrativa accessoria può essere impugnata in cassazione anche se la sentenza è il risultato di un patteggiamento; la Corte di Cassazione può annullare la parte relativa alla sanzione accessoria e rinviare per nuovo giudizio.
- Circostanze quali l'intestazione del veicolo a terzi non giustificano automaticamente un aumento della sanzione accessoria per il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada; il giudice deve spiegare la rilevanza e l'incidenza di tali elementi sui parametri di cui all'art. 218 cod. strada.
- Se la sanzione è fissata nella fascia minima o entro la medietà edittale, una motivazione sintetica che richiami l'adeguatezza rispetto ai criteri di legge può essere sufficiente; all'aumentare della misura cresce l'onere motivazionale.
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