Sentenza n. 6/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’annullamento - del decreto del Prefetto della Provincia di Palermo, prot. n. -OMISSIS-, recante diniego di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che aveva respinto l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi disposto nel 2003 e ne aveva confermato la perdurante efficacia. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere, violazione di legge, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che l’Amministrazione non avesse esaminato effettivamente le osservazioni presentate, relative alla risalenza dei precedenti, alla natura non ostativa del procedimento per abuso edilizio e all’assenza di un’attuale inaffidabilità. In secondo luogo, ha denunciato la violazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., nonché difetto di istruttoria e sproporzione, deducendo che il divieto, protrattosi per oltre vent’anni, fosse fondato su fatti remoti e già valutati e non fosse stato adeguatamente attualizzato. In terzo luogo, ha lamentato carenza di motivazione rafforzata e disparità di trattamento, sostenendo che il richiamo alla massima cautela non integrasse un effettivo bilanciamento tra sicurezza pubblica e interesse privato. L’Amministrazione ha difeso la legittimità del provvedimento, richiamando le condanne per lesioni personali, bancarotta fraudolenta e violazioni tributarie, violazione colposa dei doveri di custodia di cose sequestrate, nonché la pendenza di un procedimento per abuso edilizio accertato nel 2020.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il potere prefettizio in materia di divieto di detenzione di armi come cautelare, preventivo, ampiamente discrezionale e non sanzionatorio. Esso può fondarsi su qualsiasi circostanza idonea a porre in dubbio l’equilibrio, la prudenza o il rispetto delle regole dell’interessato e non richiede né un abuso concreto o attuale delle armi né condanne recenti o direttamente attinenti al loro uso. Il mero decorso del tempo non impone la revoca del divieto: occorre un mutamento sostanziale, concreto e documentato della situazione soggettiva, idoneo a modificare la prognosi di affidabilità. La Prefettura ha legittimamente considerato unitariamente la pluralità dei precedenti e la pendenza del procedimento penale, ritenendoli sintomatici di una persistente non piena affidabilità; tale valutazione non è risultata manifestamente illogica o arbitraria. È stata respinta anche la censura motivazionale, poiché il decreto indicava gli elementi fattuali e le ragioni della valutazione complessiva, senza necessità di esaminare analiticamente ogni deduzione difensiva. Il riesame non attribuisce al privato un diritto soggettivo alla revoca, ma soltanto un interesse legittimo alla rivalutazione discrezionale della posizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando la valutazione prognostica complessiva non offra adeguate garanzie di affidabilità dell’interessato.
art. 11 T.U.L.P.S.
Richiamato dal ricorrente tra le norme che disciplinano i presupposti dei provvedimenti di pubblica sicurezza; la censura è stata ritenuta infondata nel quadro della valutazione cautelare e discrezionale dell’affidabilità.
art. 43 T.U.L.P.S.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle autorizzazioni di polizia; non è stata ravvisata una violazione, poiché l’Amministrazione ha fondato il diniego sulla valutazione complessiva e prognostica della condotta.
La comunicazione dei motivi ostativi e la presentazione di osservazioni non impongono all’Amministrazione un esame analitico di ogni deduzione, purché il provvedimento dia conto degli elementi rilevanti e delle ragioni della decisione.
Richiamato per il deposito delle memorie difensive; non è oggetto di una specifica statuizione interpretativa.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è legittimo quando una valutazione complessiva e prognostica della condotta dell’interessato non offra piena garanzia di equilibrio, prudenza e rispetto delle regole.
- L’esercizio del potere prefettizio in materia di armi può fondarsi su una pluralità di circostanze e precedenti eterogenei, anche non recenti o non direttamente connessi all’uso delle armi; non è necessario dimostrare un abuso concreto e attuale delle armi.
- Il mero decorso del tempo non determina la revoca del divieto di detenzione di armi. La revoca richiede la dimostrazione di un mutamento sostanziale, concreto e documentato della situazione soggettiva, idoneo a modificare la prognosi di affidabilità.
- Il riesame del divieto di detenzione di armi costituisce esercizio di potestà discrezionale: il privato ha un interesse legittimo alla rivalutazione della propria posizione, ma non un diritto soggettivo alla rimozione del divieto.
- In materia di pubblica sicurezza, la motivazione del provvedimento prefettizio è sufficiente quando individua gli elementi fattuali rilevanti e rende comprensibile la valutazione complessiva di inaffidabilità; non è necessario l’esame analitico di ogni deduzione difensiva, purché la decisione non sia manifestamente illogica o arbitraria.
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