Cassazione Penale, Ordinanza n. 09685/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, all'esito di giudizio abbreviato, la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania a pena detentiva e pecuniaria per la continuazione di più violazioni dell'art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989, commesse in più date nel 2018. L'unico motivo di ricorso deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di valorizzare adeguatamente i presupposti per il proscioglimento per tenuità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la questione era già stata affrontata in appello e che la motivazione impugnata aveva escluso l'art. 131-bis per l'abitualità della condotta, desunta sia da precedenti reati analoghi sia dalla pluralità degli episodi di inosservanza contestati nel presente procedimento.
Norme richiamate
richiamato come base della continuazione tra i fatti contestati
art. 6, commi 2 e 6, legge n. 401 del 1989
norma incriminatrice per le plurime violazioni dell'obbligo di comparizione presso il Commissariato
la causa di non punibilità è stata esclusa perché la condotta è stata ritenuta abituale
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta dell'imputato presenti caratteri di abitualità, desumibili sia da precedenti specifici sia dalla reiterazione di più episodi della medesima violazione.
- In sede di legittimità non è consentito alla difesa ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti già motivatamente esaminati dal giudice di appello; il ricorso è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di diverse letture fattuali.
- Quando la sentenza impugnata abbia già affrontato in modo congruo il tema della non punibilità per particolare tenuità, il motivo che si limiti a riproporlo senza evidenziare un vizio logico-giuridico della motivazione può essere dichiarato manifestamente infondato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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