Cassazione Penale, Ordinanza n. 12044/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge, sostenendo che i giudici di merito avessero illegittimamente escluso la qualificazione del fatto come fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. La censura mirava quindi alla derubricazione del reato nella ipotesi attenuata, contestando la valutazione della quantità e delle modalità di detenzione della sostanza stupefacente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto immune da vizi la valutazione della Corte di appello che aveva escluso la lieve entità in ragione del dato ponderale dello stupefacente, della quantità non irrisoria di cocaina, delle modalità di occultamento e della destinazione al mercato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità non è applicabile quando la quantità di stupefacente, le modalità di occultamento e la destinazione al mercato esprimono una offensività non compatibile con la derubricazione invocata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente non sia incorso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
È richiamata come limite alla condanna in favore della Cassa delle ammende, subordinandola all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudizio sulla lieve entità del fatto in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di quantità, qualità della sostanza, modalità della condotta e destinazione dello stupefacente al mercato; un dato quantitativo elevato può da solo escludere la qualificazione attenuata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura manifestamente infondata contro una valutazione di merito sorretta da motivazione логicamente e giuridicamente corretta.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue ex lege, salvo il difetto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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