Cassazione Penale, Sentenza n. 33625/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo aveva condannato per occupazione senza titolo di area demaniale marittima, denunciando violazione del codice della navigazione (artt. 54 e 1161). Ha sostenuto che la concessione demaniale del 2003 includeva l'area contestata, di cui il ricorrente sarebbe subentrato nel 2015, e che era subentrato anche nella richiesta di autorizzazione stagionale alla realizzazione di una pedana rimovibile. Ha inoltre sostenuto l'assenza di pregiudizio paesaggistico e della sottrazione alla fruibilità collettiva (richiamando antichità delle strutture), prospettando anche l'eventuale prescrizione e contestando la valutazione documentale operata in sede di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non si confronti adeguatamente con l'analitica e coerente motivazione della Corte territoriale, la quale, sulla base della verifica documentale, ha escluso che la concessione demaniale riguardasse l'area antistante il bar e ha valorizzato il comportamento dell'imputato (richiesta di autorizzazione per la pedana). La Corte ha richiamato il principio per cui gli artt. 54 e 1161 cod. nav. si applicano anche a chi abbia protratto un'occupazione abusiva iniziata da altri e ha ribadito la natura permanente del reato, con la conseguenza che la prescrizione non decorre fino alla cessazione dell'occupazione (rilascio della concessione o sgombero). Escludendo meriti di censura, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 54 e 1161 cod. nav.
La fattispecie incriminatrice sanziona l'occupazione senza titolo di area demaniale marittima che impedisca o limiti la fruibilità; si applica anche a chi abbia proseguito un'occupazione abusiva iniziata da altri. Il reato è di natura permanente, pertanto la prescrizione decorre solo dalla cessazione dell'occupazione (es. rilascio della concessione o sgombero).
Regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione: condanna alle spese e possibilità di imporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo che non risulti colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, ai fini di valutare l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammissibile rinnovare la valutazione di fatto e delle prove già compiuta dalla Corte territoriale: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito per far valere un vizio di diritto.
- La norma penale che tutela il demanio marittimo (artt. 54 e 1161 cod. nav.) punisce anche chi prosegue un'occupazione iniziata da altri: il subentro nell'occupazione abusiva non esclude la responsabilità.
- Il reato di occupazione demaniale è permanente: la prescrizione decorre solo dalla cessazione dell'occupazione (es. rilascio della concessione, sgombero), quindi molte contestazioni fondate su fatti passati non producono prescrizione se l'occupazione è perdurata.
- Se il ricorso è manifestamente infondato e non affronta la motivazione della corte territoriale, può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende.
- In casi di occupazione demaniale, è cruciale produrre documentazione chiara e specifica sul titolo di detenzione/occupazione e sulle autorizzazioni amministrative antecedenti; contestazioni generiche o basate su interpretazioni alternative dei documenti processuali sono fragili in sede di legittimità.
- Chi agisce dopo un 'dante causa' deve dimostrare compiutamente il titolo e la corrispondenza dell'area concessa: il comportamento del ricorrente (es. richieste di autorizzazione) può essere valutato dalla corte come elemento indiziario di consapevolezza dell'assenza di titolo.
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