Cassazione Penale, Sentenza n. 36690/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne decise in appello. Ernesto Sordillo contestava la sua ritenuta partecipazione all'associazione per delinquere contestata (ruolo di "custode" di arnesi e refurtiva), sostenendo vizio cumulativo di motivazione, valorizzazione erronea e contraddittoria di poche intercettazioni e della presenza della refurtiva in casa sua; i fratelli Rubino (Salvatore e Gioacchino) contestavano la determinazione della pena, deducendo violazione di legge nella valutazione della continuazione tra reati nuovi e reati già irrevocabilmente giudicati, con specifiche censure sull'indicazione del reato base, sul calcolo degli aumenti per continuazione e sulla riduzione per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Sordillo la Corte ha ritenuto che le censure fossero in massima parte mera reiterazione delle doglianze già proposte in appello e non specifiche; ove non reiterative, esse non mettevano a confronto la ratio decidendi della sentenza impugnata o formulavano censure in fatto, quindi non ammissibili in cassazione. La Corte ha inoltre ritenuto legittima e coerente la valutazione del merito svolta dai giudici di merito (intercettazioni, sistema GPS, rinvenimento della refurtiva e uso dell'immobile come rifugio). Quanto ai Rubino, la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione sulla sussistenza della continuazione e sulla determinazione della pena; ha richiamato il principio per cui, nel rito abbreviato, la riduzione ex art. 442 va applicata sull'aumento determinato ai sensi dell'art. 81 c.p. e il giudice deve indicare le modalità di calcolo. In conclusione tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina i limiti della motivazione e dei censure ammesse nell'atto di impugnazione; qui usato per delimitare i motivi dedotti nei limiti necessari per la motivazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Fondamento dell'inammissibilità dei motivi che non si confrontano con la ratio decidendi della motivazione impugnata o che costituiscono censure in fatto non rilevabili in sede di legittimità.
Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato; la Corte richiama l'applicazione della riduzione anche sull'aumento per continuazione, con obbligo di esplicitare il calcolo.
Regola l'aumento di pena per il concorso materiale e la continuazione tra reati; utilizzato per la determinazione dell'aumento da cui poi calcolare la riduzione del rito abbreviato.
Consente la condanna alle spese processuali e la pronuncia di ammende a carico dei ricorrenti in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al criterio di equità nella determinazione delle ammende applicabili per ricorsi infondati o colposi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure costituiscono mera reiterazione delle doglianze già sollevate e respinte nei gradi di merito; è necessario confrontare direttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le valutazioni di merito sulla prova (pesatura di intercettazioni, GPS, rinvenimento di refurtiva, ruoli all'interno di un sodalizio) sono insindacabili in cassazione se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica.
- Per censurare la determinazione della pena per continuazione è necessario mostrare concretamente che il giudice non ha applicato correttamente gli artt. 81 c.p. e 442 c.p.p. o che ha omesso di rendere esplicito il calcolo dell'aumento e della riduzione; deduzioni generiche o non confrontate con la motivazione sono inammissibili.
- Nel rito abbreviato il giudice deve indicare esplicitamente le modalità di calcolo della riduzione applicata sull'aumento per continuazione; l'assenza di tale indicazione può essere motivo di censura se effettivamente mancante o contraddittoria.
- Le doglianze che pongono questioni di fatto (es. chi ha materialmente prelevato uno strumento, la finalità della presenza di terzi in un immobile) vanno proposte e dimostrate nei gradi di merito; in cassazione non sono ammesse come autonome censure se non accompagnate da vizi di diritto.
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati o basati su colpevole imperizia nella formulazione dei motivi può comportare condanne a spese e ammende a carico dei ricorrenti.
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