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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36690/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne decise in appello. Ernesto Sordillo contestava la sua ritenuta partecipazione all'associazione per delinquere contestata (ruolo di "custode" di arnesi e refurtiva), sostenendo vizio cumulativo di motivazione, valorizzazione erronea e contraddittoria di poche intercettazioni e della presenza della refurtiva in casa sua; i fratelli Rubino (Salvatore e Gioacchino) contestavano la determinazione della pena, deducendo violazione di legge nella valutazione della continuazione tra reati nuovi e reati già irrevocabilmente giudicati, con specifiche censure sull'indicazione del reato base, sul calcolo degli aumenti per continuazione e sulla riduzione per il rito abbreviato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Sordillo la Corte ha ritenuto che le censure fossero in massima parte mera reiterazione delle doglianze già proposte in appello e non specifiche; ove non reiterative, esse non mettevano a confronto la ratio decidendi della sentenza impugnata o formulavano censure in fatto, quindi non ammissibili in cassazione. La Corte ha inoltre ritenuto legittima e coerente la valutazione del merito svolta dai giudici di merito (intercettazioni, sistema GPS, rinvenimento della refurtiva e uso dell'immobile come rifugio). Quanto ai Rubino, la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione sulla sussistenza della continuazione e sulla determinazione della pena; ha richiamato il principio per cui, nel rito abbreviato, la riduzione ex art. 442 va applicata sull'aumento determinato ai sensi dell'art. 81 c.p. e il giudice deve indicare le modalità di calcolo. In conclusione tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina i limiti della motivazione e dei censure ammesse nell'atto di impugnazione; qui usato per delimitare i motivi dedotti nei limiti necessari per la motivazione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Fondamento dell'inammissibilità dei motivi che non si confrontano con la ratio decidendi della motivazione impugnata o che costituiscono censure in fatto non rilevabili in sede di legittimità.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato; la Corte richiama l'applicazione della riduzione anche sull'aumento per continuazione, con obbligo di esplicitare il calcolo.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola l'aumento di pena per il concorso materiale e la continuazione tra reati; utilizzato per la determinazione dell'aumento da cui poi calcolare la riduzione del rito abbreviato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e la pronuncia di ammende a carico dei ricorrenti in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al criterio di equità nella determinazione delle ammende applicabili per ricorsi infondati o colposi.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure costituiscono mera reiterazione delle doglianze già sollevate e respinte nei gradi di merito; è necessario confrontare direttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le valutazioni di merito sulla prova (pesatura di intercettazioni, GPS, rinvenimento di refurtiva, ruoli all'interno di un sodalizio) sono insindacabili in cassazione se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica.
  • Per censurare la determinazione della pena per continuazione è necessario mostrare concretamente che il giudice non ha applicato correttamente gli artt. 81 c.p. e 442 c.p.p. o che ha omesso di rendere esplicito il calcolo dell'aumento e della riduzione; deduzioni generiche o non confrontate con la motivazione sono inammissibili.
  • Nel rito abbreviato il giudice deve indicare esplicitamente le modalità di calcolo della riduzione applicata sull'aumento per continuazione; l'assenza di tale indicazione può essere motivo di censura se effettivamente mancante o contraddittoria.
  • Le doglianze che pongono questioni di fatto (es. chi ha materialmente prelevato uno strumento, la finalità della presenza di terzi in un immobile) vanno proposte e dimostrate nei gradi di merito; in cassazione non sono ammesse come autonome censure se non accompagnate da vizi di diritto.
  • La presentazione di ricorsi manifestamente infondati o basati su colpevole imperizia nella formulazione dei motivi può comportare condanne a spese e ammende a carico dei ricorrenti.

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