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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48884/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione volto a denunciare la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per provocazione (art. 599, comma 2 c.p.). Il ricorrente sosteneva che l'espressione attribuita al Vona ("non ti faccio vendere più neanche un prodotto, io sono conosciuto ed influente") non integrasse un fatto ingiusto idoneo a cagionare lo stato d'ira, essendo mera manifestazione di determinazione commerciale, e quindi avrebbe dovuto operare la non punibilità. In secondo grado la Corte d'appello aveva invece affermato la responsabilità per diffamazione aggravata (art. 595, comma 3 c.p.) con pena sospesa di un mese, eliminando la multa; la Corte di appello aveva altresì ritenuto che non fosse provato che Vona avesse pronunciato l'espressione attribuita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non ha contestato il decisivo accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello (che ha ritenuto non provata la frase attribuita al Vona) né ha dedotto il travisamento della prova; si è limitato a produrre un verbale di spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria senza dimostrare la rilevanza probatoria o che tale verbale fosse stato utilizzato e valutato nel dibattimento. Di conseguenza è rimasta valida la statuizione di merito (condanna per diffamazione aggravata confermata in quanto non annullata dalla Cassazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 595, comma 3, codice penale

    Norma in base alla quale è stata contestata e confermata la responsabilità dell'imputato per il delitto di diffamazione aggravata; usata per qualificare il fatto commesso.

  • art. 599, comma 2, codice penale

    Disciplina la causa di non punibilità per provocazione: richiede la prova di un fatto ingiusto idoneo a suscitare ira e del nesso causale tra tale provocazione e la reazione. La Corte evidenzia che il 'fatto ingiusto' può essere anche una condotta contraria a norme morali o sociali, non necessariamente un illecito civile o penale.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice proc. penale

    Limita l'enunciazione del motivo di ricorso in cassazione; richiamata per indicare i limiti formali con cui è stato articolato il motivo impugnatorio.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Riferimento procedurale per la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale in Cassazione; non incide sul merito ma sul procedimento.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per provocazione (art. 599, comma 2 c.p.) richiede la prova sia del "fatto ingiusto" provocatorio sia del nesso causale e dello stato d'ira immediato: entrambe le condizioni devono risultare dagli accertamenti del giudice.
  • Se la Corte d'appello ritiene non provato un fatto decisivo (es. che una frase sia stata effettivamente pronunciata), il ricorso per cassazione è inammissibile se non mette in discussione concretamente tale valutazione di fatto con deduzioni specifiche o indicazione del travisamento probatorio.
  • La produzione di verbali di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria costituisce materiale probatorio debole se il ricorrente non prova che tali atti siano stati acquisiti e valutati nel dibattimento o non dimostra il travisamento della loro valutazione.
  • I motivi di cassazione devono confrontarsi con gli accertamenti di fatto dei giudici di merito; un ricorso limitato a deduzioni astratte sulla corretta applicazione della norma senza scardinare i fatti accertati è spesso inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specialmente quando il motivo appare manifestamente infondato o colposo.
  • Il concetto di "fatto ingiusto" utile ai fini della provocazione può comprendere anche condotte che offendano regole morali o sociali, non soltanto violazioni di norme giuridiche formali.

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