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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33899/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione al fallimento della societa Ciuffino s.r.l.. Capo c): distrazione delle rimanenze finali per euro 1.410.175; Capo d): trasferimento simulato tramite contratto di fitto di ramo d'azienda a societa 'Notteblu s.r.l.' senza versamento del canone; Capo e): differenza inventariale pari a euro 196.759,45. Motivi di cassazione: per il capo e) contestazione della valutazione della merce e del metodo di inventario; per il capo d) censura che il trasferimento non avrebbe arrecato danno essendo la società in stato di decozione; per il capo c) mancata individuazione delle responsabilita' individuali tra gli amministratori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di specificita' e perche' le censure si risolvevano in un sindacato di merito vietato in questa sede; ha confermato sostanzialmente la valutazione dei giudici di merito circa l'esistenza della distrazione (tenuto conto delle sproporzioni rilevate tra valori contabili e valori inventariali e della simulazione del trasferimento aziendale). Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio l'illegalita' della determinazione delle pene accessorie fallimentari (dieci anni) alla luce della declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 216, ultimo comma, R.D. n.267/1942 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite che impone la determinazione concreta di tali durate ai sensi dell'art.133 c.p.; per tale profilo ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame sulla durata delle pene accessorie; per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 (disciplina del fallimento)

    la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacita' per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa

    La formulazione fissa di durata e' stata dichiarata incostituzionale; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la determinazione della durata delle pene accessorie non possa avvenire sulla base della norma cosi' come originariamente recata ma deve essere effettuata concretamente dal giudice secondo i criteri di cui all'art.133 c.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 2018

    Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, nella parte in cui prevedeva automaticamente dieci anni come durata fissa delle pene accessorie; da cio' deriva la necessita' di nuova determinazione giudiziale della durata.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Richiamato per delimitare le censure ammissibili in cassazione: il ricorso non puo' esercitare un sindacato di merito e deve essere specifico; molte delle censure sono state ritenute inammissibili per travalicare i limiti di quest'articolo.

  • Codice di procedura penale, art. 606 (categoria del vizio di motivazione)

    Usato per osservare che lamento generico della motivazione o mera riproposizione del tema di merito non soddisfa i requisiti di specificità per l'ammissibilità del ricorso in cassazione.

  • Codice penale, art. 133

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che, dopo la pronuncia di incostituzionalita', la determinazione delle pene accessorie con termine indicato dalla legge non fisso deve essere effettuata concretamente dal giudice in base ai criteri dell'art.133 c.p.

  • Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    Ha sancito il principio secondo cui le pene accessorie con termine indicato dalla legge devono essere determinate concretamente dal giudice in base ai criteri di commisurazione dell'art.133 c.p., da applicare dopo la pronuncia di incostituzionalita'.

  • Giurisprudenza di legittimita' richiamata (Sez. 5, n. 10778/10/01/2012 Petruzziello; Sez. 5, n. 16989/02/04/2014 Costa)

    Confermano il principio per cui la cessione o il trasferimento di un ramo d'azienda che renda impossibile il perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire il ripiano dei debiti integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale.

  • Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015 (Lazouli) e Sez. U., n. 37107 del 26/02/2015 (Marcon)

    Richiamate per il principio che la illegittimita' di una norma che ha inciso sul procedimento di commisurazione delle pene rende la pena illegale e rilevabile d'ufficio in sede di legittimita'.

Massime di principio

  • In cassazione non e' consentito un riesame libero del merito: i motivi generici o la semplice riproposizione delle questioni di fatto gia decise in secondo grado sono inammissibili.
  • Differenze patrimoniali molto ampie tra valori contabili e inventariali possono legittimare la valutazione di distrazione, salvo prova convincente che la discrepanza sia dovuta a criteri valutativi diversi; il ricorrente deve individuare in modo specifico gli errori di fatto o di diritto.
  • La cessione o il trasferimento di ramo d'azienda che sottragga la sostanza economica della societa' ai creditori integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta anche se la societa' fosse finanziariamente compromessa, se non e' garantito il ripiano dei debiti e se l'operazione e' simulata o priva di corrispettivo effettivo.
  • Le pene accessorie previste da norme il cui termine era fissato automaticamente (es. art.216 R.D. n.267/1942) devono essere determinate concretamente dal giudice secondo i criteri di commisurazione dell'art.133 c.p.; la loro illegittimita' formale e' rilevabile d'ufficio in Cassazione.
  • Quando si impugna una decisione per vizio di motivazione e si invoca la violazione di legge, il ricorrente deve fornire un concreto e specifico confronto con i passaggi argomentativi della motivazione impugnata, non limitandosi ad affermazioni generiche.

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