Cassazione Civile, Ordinanza n. 30114/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale aveva ordinato al Ministero della giustizia di pagare una somma a titolo di indennità per l'occupazione di immobili di proprietà dell'ente previdenziale, utilizzati come sedi di uffici giudiziari e di polizia giudiziaria. L'ente creditore agiva come successore del precedente ente proprietario, assumendo residui crediti derivanti da rapporti locatizi. Il Ministero proponeva opposizione, ma il Tribunale la dichiarava inammissibile per tardiva iscrizione a ruolo. In appello il Ministero sosteneva che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità senza prima fissare l'udienza e senza esaminare l'istanza di rimessione in termini; inoltre contestava l'applicazione del rito locatizio. La Corte d'appello rigettava il gravame. Con il ricorso per cassazione il Ministero deduceva violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo che, in caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione a ruolo per causa non imputabile, la parte avrebbe soltanto l'onere di dimostrare la non imputabilità dell'evento e avrebbe diritto alla rimessione in termini; nel caso concreto, la prima iscrizione a ruolo era stata tentata tempestivamente via PEC ma non era andata a buon fine per asserito mancato recapito al gestore della posta del Ministero, sicché la successiva richiesta di iscrizione e l'istanza di rimessione in termini avrebbero dovuto essere accolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'orientamento dei giudici di merito secondo cui, quando una notificazione telematica non si perfeziona per ragioni non imputabili al notificante, questi deve attivarsi con immediatezza per riavviare e completare il procedimento notificatorio, conservando gli effetti della richiesta originaria solo se la ripresa avviene tempestivamente, entro un limite di tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali. Nel caso concreto, il Ministero non aveva verificato tempestivamente l'esito negativo della procedura né si era riattivato con immediatezza, avendo depositato la nuova richiesta di iscrizione a ruolo e l'istanza di rimessione in termini solo dopo circa tre mesi e con allegazioni ritenute generiche. Conseguentemente, la rimessione in termini è stata esclusa e la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione è rimasta ferma. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità; è stato invece escluso il raddoppio del contributo unificato per la qualità di parte pubblica del ricorrente.
Norme richiamate
art. 153, secondo comma, c.p.c.
La rimessione in termini presuppone la non imputabilità della decadenza, ma richiede anche che la parte si attivi tempestivamente per evitare la perdita degli effetti processuali, in caso di mancato perfezionamento dell'atto per causa non imputabile.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro formale invocato per censurare la sentenza di merito per violazione di legge e vizio processuale.
art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
La notificazione telematica si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia.
Norma di conversione che ha inserito nell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 la disciplina richiamata sulla notificazione telematica.
Il termine massimo di riattivazione del procedimento notificatorio, in mancanza di circostanze eccezionali provate rigorosamente, non deve superare la metà dei termini di impugnazione indicati da questa disposizione.
È richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Se una notificazione processuale telematica non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, la parte deve verificare l'esito dell'operazione e riattivare il procedimento senza indugio per conservare gli effetti dell'originaria richiesta.
- La rimessione in termini non opera automaticamente per il solo fatto della non imputabilità dell'evento decadenziale: è necessario anche un comportamento diligente e tempestivo della parte nella ripresa dell'attività processuale.
- La tardiva riattivazione del procedimento notificatorio, specie se avviene dopo un lasso di tempo significativo e senza specifiche circostanze eccezionali provate rigorosamente, esclude la possibilità di conservare gli effetti dell'atto originario.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestività degli adempimenti processuali va valutata tenendo conto del rito applicabile e delle relative scansioni temporali, ma resta fermo l'onere della parte di controllare con diligenza il buon esito delle notificazioni e degli atti di iscrizione a ruolo.
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