Cassazione Civile, Ordinanza n. 30745/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Nell'ambito di un'espropriazione immobiliare, il debitore esecutato aveva proposto opposizione qualificata dal giudice di merito come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro il decreto di trasferimento, deducendo che la procedura era stata avviata sulla base di un titolo esecutivo inesistente o comunque invalido e che tale vizio avrebbe travolto in via derivata tutti gli atti successivi, compreso il decreto di trasferimento; lamentava inoltre l'esiguità del prezzo di vendita rispetto al valore stimato del bene. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere e, in motivazione, aveva comunque ritenuto infondata la domanda. In cassazione il ricorrente ha proposto nove motivi, riproponendo in sostanza la censura di invalidità del titolo esecutivo e denunciando, in modo generico e reiterativo, vari vizi ex art. 360 c.p.c. e riferimenti a norme processuali e costituzionali, senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata e con il consolidato principio secondo cui i vizi anteriori alla formazione o definitività del titolo giudiziale devono essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso, non nell'opposizione esecutiva.
La decisione
La Corte ha respinto l'istanza di rinvio dell'adunanza perché generica e non supportata da prova; quindi ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., rilevando che i motivi erano aspecifici, ripetitivi e non idonei a confrontarsi con la decisione impugnata. Ha inoltre osservato che l'opposizione non poteva essere usata per contestare la validità del titolo esecutivo giudiziale, poiché tali questioni andavano dedotte nel giudizio in cui il titolo si era formato e con i rimedi impugnatori previsti. In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di Euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione agli atti esecutivi non può essere utilizzata per far valere, in luogo dei vizi propri dell'atto, l'asserita invalidità del titolo esecutivo giudiziale o questioni anteriori alla sua formazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se i motivi non sono specifici, non confrontano la decisione impugnata e non indicano in modo chiaro le norme violate e il loro contrasto con la sentenza.
La mera evocazione dei numeri dell'articolo, senza una concreta correlazione tra vizi denunciati e contenuto della sentenza, non soddisfa l'onere di specificità del motivo.
La Corte può definire il giudizio in conformità alla proposta quando il ricorso presenti i presupposti per la definizione accelerata.
Il collegio, all'esito della camera di consiglio, può riservarsi il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.
L'autenticazione della procura speciale da parte del difensore è ammessa nei limiti previsti dalla norma, in particolare quando la procura sia apposta in calce o a margine dell'atto indicato.
In caso di mancata costituzione dell'intimato e definizione del giudizio in conformità alla proposta, opera la condanna alla somma equitativamente determinata in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Il decreto di trasferimento è portato a esecuzione con il compimento delle operazioni previste dalla norma, incidendo sulla rilevanza delle doglianze successivamente proposte nella procedura.
art. 111 Cost.
È stato solo richiamato dal ricorrente in modo generico, senza una specifica critica alla ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte rileva che la contestazione proposta atteneva in realtà alla validità del titolo giudiziale e non ai vizi dell'esecuzione già intrapresa.
Richiamato in modo aspecifico dal ricorrente, senza dimostrare la sua incidenza sulla decisione impugnata.
Richiamato dal ricorrente; la Corte applica invece il solo comma 4 per la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'opposizione agli atti esecutivi non è lo strumento per contestare vizi anteriori alla formazione o alla definitività di un titolo esecutivo giudiziale: tali doglianze vanno dedotte nel giudizio in cui il titolo si è formato mediante gli ordinari mezzi di impugnazione.
- Nel ricorso per cassazione l'onere di specificità dei motivi impone di indicare con precisione le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione generica e tautologica delle stesse censure rende il ricorso inammissibile.
- La mera elencazione di numeri di articoli di legge o di vizi di legittimità, senza un confronto puntuale con la ratio decidendi, non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta e l'intimato non si costituisce, può applicarsi la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dalla normativa speciale.
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