Cassazione Civile, Ordinanza n. 31893/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato, per un determinato anno d'imposta, i redditi IRES e IRAP e l'IVA dovuta della società contribuente. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame ritenendo nullo l'avviso di accertamento perché sottoscritto da un funzionario privo di poteri, sul presupposto che le disposizioni di servizio prodotte dall'Ufficio solo in appello non indicassero nominativamente il delegato, né le ragioni né la durata della delega. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma, non di funzioni; che il delegato è individuabile mediante la qualifica rivestita nell'organizzazione interna dell'ufficio; che non è necessaria l'indicazione nominativa del funzionario né un termine di durata della delega; e che, in caso di contestazione, è sufficiente la prova che alla data dell'atto il sottoscrittore fosse legittimato a firmare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretta la ricostruzione secondo cui la delega prevista dall'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 è una delega di firma e non di funzioni, con la conseguenza che l'avviso di accertamento non richiede, a pena di nullità, l'indicazione nominativa del delegato né la durata della delega, essendo sufficiente che il funzionario sia individuabile tramite la qualifica riportata nell'ordine di servizio. Perciò la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni; l'atto resta imputabile al delegante e non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato né della durata della delega, purché il soggetto sia individuabile per qualifica e sia verificabile ex post il potere di firma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per denunciare la violazione di legge in cassazione.
Richiamato solo per il deposito di memoria da parte del controricorrente, senza incidenza sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento prevista dall'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 è una delega di firma: comporta un mero decentramento interno e non trasferisce funzioni decisorie.
- Quando la legge prevede una delega di firma, non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato se questi è identificabile attraverso la qualifica o l'articolazione organizzativa indicata nell'ordine di servizio.
- Né l'indicazione della durata della delega né specifiche cautele proprie della delega di funzioni sono richieste per la validità della sottoscrizione dell'atto impositivo, purché sia verificabile che il sottoscrittore fosse legittimato al momento della firma.
- La nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione non può essere affermata se la delega di firma risulta desumibile dagli atti organizzativi interni dell'Ufficio e consente il controllo successivo sul potere del firmatario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31847/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31856/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31857/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31858/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31859/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31861/2024 del 11/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →