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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12221/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento/rettifica IMU per l’anno 2019 emesso dal Comune di Napoli con riferimento a più immobili siti in Napoli. Il contribuente lo impugnava deducendo, da un lato, l’illegittimità del classamento dell’immobile in via San Domenico n. 29/B, perché non conforme a una precedente sentenza passata in giudicato; dall’altro, la natura pertinenziale di un box rispetto a tale immobile, da considerare abitazione principale ai fini dell’agevolazione IMU; infine, il difetto di prova della proprietà in capo a lui di altri due immobili indicati nell’avviso. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando che il Comune aveva corretto la rendita catastale in esecuzione del giudicato, che il box era pertinenza e che non era stata provata la titolarità degli altri immobili. In appello il Comune sosteneva che l’esenzione per abitazione principale non spettasse perché il contribuente non aveva la residenza anagrafica nell’immobile per cui chiedeva l’agevolazione e che, comunque, gli altri cespiti erano di sua proprietà sulla base della documentazione depositata. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello, ritenendo sufficiente la dimora abituale nell’unità abitativa e reputando provata l’assenza di intestazione degli altri immobili in capo al contribuente. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, per avere la sentenza riconosciuto l’esenzione IMU in assenza della residenza anagrafica nell’immobile; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice di merito escluso la proprietà dei beni sub 23 e sub 25 senza considerare le risultanze documentali prodotte dal Comune.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che, ai fini dell’esenzione IMU per abitazione principale, occorra il concorso dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale nel medesimo immobile, sicché non è sufficiente la sola dimora abituale se la residenza anagrafica è altrove. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a contestare l’apprezzamento di fatto e la valutazione delle prove riservati al giudice di merito; la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non era configurabile nei termini prospettati, mancando la dimostrazione dell’assoluta impossibilità logica di ricavare dai documenti i contenuti individuati dal giudice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011

    "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili"; "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (...)"; "Per abitazione principale si intende l'immobile (...) nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"

    L'esenzione IMU per abitazione principale richiede, in capo al possessore, il concorso della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile agevolato; la sola dimora abituale non basta se la residenza è in altro immobile.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove inesistenti o trae da una fonte probatoria un contenuto informativo impossibile da ricavare; non è invece censurabile la mera valutazione del materiale probatorio e la scelta delle prove ritenute più convincenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di norme di diritto e della regola di valutazione delle prove.

  • art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato come norma di sistema sul presupposto dell’IMU, in collegamento con l’art. 13 del d.l. n. 201/2011.

  • L. n. 214/2011

    Legge di conversione del d.l. n. 201/2011 richiamata per la disciplina dell’IMU.

  • Corte cost. n. 209/2022

    Ha inciso sulla precedente formulazione della disciplina dell’abitazione principale, ma la Corte di cassazione ribadisce comunque la necessità che il beneficio spetti al possessore che nel medesimo immobile abbia sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale.

Massime di principio

  • In materia di IMU, l’esenzione per abitazione principale presuppone il contemporaneo concorso, in capo al possessore, della residenza anagrafica e della dimora abituale nell’unità immobiliare per la quale il beneficio è richiesto.
  • La mera dimora abituale nell’immobile non è sufficiente a integrare il requisito dell’abitazione principale quando la residenza anagrafica del possessore risulti altrove.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito rimettere in discussione l’apprezzamento di merito delle prove compiuto dal giudice di appello, salvo che si alleghi e dimostri che la decisione si fondi su prove inesistenti o su contenuti probatori logicamente impossibili da ricavare dagli atti.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con la critica alla selezione o alla valutazione delle prove: essa è configurabile solo se il giudice utilizza materiale probatorio non acquisito o attribuisce a una prova un contenuto non ricavabile da essa.
  • In sede di legittimità, chi deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. deve specificare sia l’assoluta impossibilità logica del contenuto probatorio valorizzato dal giudice sia la decisività della sua esclusione, in termini di certezza e non di mera probabilità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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