Cassazione Penale, Sentenza n. 39631/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zoccola impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari dell'8.5.2024 che aveva rigettato la sua domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. relativa al periodo di custodia cautelare (1.2.2008 - 2.12.2008) e agli arresti domiciliari fino al 12.1.2009. Il ricorso denunciava, tra l'altro, violazione ed errata applicazione dell'art. 314 c.p.p., nonché riferimenti agli artt. 273 e 280 c.p.p. e agli artt. 606 c.p.p. (lett. b) ed e)). Lamentava che la Corte territoriale aveva fondato il diniego sul riutilizzo pedissequo delle affermazioni contenute nell'ordinanza custodiale (dichiarazioni di coindagati, intercettazioni, presunta qualità di "socio occulto" e amministratore di fatto, ipotetiche distrazioni di fondi e rapporti con soggetti ritenuti vicini alla cosca), senza confrontarsi con le motivazioni del decreto di archiviazione e senza verificare la riferibilità e la prova di tali elementi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, ritenendo che il giudice della riparazione non avesse correttamente applicato i principi giurisprudenziali relativi all'autonomia del giudizio per la riparazione e al sindacato ex ante sulla sussistenza della colpa grave. In particolare, la Corte ha censurato il fatto che il diniego sia stato motivato ricavando elementi ostativi unicamente dalla ordinanza custodiale, senza considerare né riportare le ragioni del decreto di archiviazione né valutare se tali elementi fossero stati effettivamente esclusi o accertati nel merito. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari e demandato a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte l'ha interpretata alla luce della giurisprudenza secondo cui il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al processo penale e richiede valutazione ex ante se l'imputato abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare la custodia; la sussistenza della colpa grave può escludere l'indennizzo solo se fondata su elementi di fatto accertati e idonei a ingenerare oggettivamente l'apparenza di fondatezza dell'accusa.
art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))
Richiamato come riferimento ai motivi di ricorso per cassazione indicati dall'istante; la sentenza menziona che il ricorso contiene censure in rapporto a tali disposizioni, senza però entrare in una specifica interpretazione procedurale diversa da quella generale sulla fondatezza dei motivi.
Norma invocata nel ricorso (probabilmente connessa alla valutazione di fonti probatorie come dichiarazioni), ma la Corte non fornisce una interpretazione autonoma se non il rilievo che alcune dichiarazioni dei terzi non risultano adeguatamente verificate.
Richiamato dal ricorrente in rapporto alle modalità di acquisizione e valutazione di dichiarazioni e prove; dalla motivazione emerge la censura per mancato accertamento e verifica dei fatti presuntivamente ostativi.
art. 110 cod. pen.; r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (artt. 216 e 223); art. 7 L. n. 203/1991
Norme penali e di fallimento citate a titolo di reato nell'ambito del procedimento originario (concorso in bancarotta fraudolenta e aggravante per agevolazione di associazione mafiosa). Vengono richiamate per descrivere il capo di imputazione che aveva portato alla custodia, ma la decisione sulla riparazione si concentra sulla valutazione dell'idoneità degli elementi posti a base della misura cautelare e sull'assenza di certezza probatoria emersa nel giudizio di merito (archiviazione).
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione ex art. 314 c.p.p. è autonomo rispetto al processo penale: il giudice valuta ex ante se, al momento dell'adozione della misura cautelare, il quadro indiziario appariva fondato e se il comportamento dell'imputato abbia concorso con dolo o colpa grave a creare la falsa apparenza di colpevolezza.
- Per negare l'indennizzo per 'condotta ostativa' occorrono fatti oggettivamente accertati e non contraddetti nel giudizio di merito; non è sufficiente richiamare meccanicamente le affermazioni contenute nell'ordinanza custodiale se poi l'iter dibattimentale ha portato ad archiviazione o a insussistenza delle stesse condotte.
- Se gli elementi che avrebbero giustificato la misura erano già disponibili al giudice cautelare ma in seguito sono risultati inesistenti solo per diversa valutazione, il diniego dell'indennizzo è generalmente precluso: la colpa grave deve consistere in una condotta che oggettivamente poteva indurre in errore la struttura giudiziaria, non semplicemente in una diversa valutazione autorizzata del medesimo materiale probatorio.
- Dichiarazioni di terzi, intercettazioni o affermazioni di coindagati non verificati non possono di per sé costituire prova sufficiente della colpa grave a carico dell'istante; il giudice della riparazione deve verificare la riferibilità, la verificazione o la conferma di tali elementi nel giudizio di merito prima di fondare il diniego.
- Il giudice che decide sull'istanza di riparazione deve esplicitare il confronto con le motivazioni del provvedimento di archiviazione o con gli esiti del merito: il mancato esame delle ragioni di archiviazione può giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
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