Cassazione Civile, Ordinanza n. 25108/2025 del 12/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un privato aveva convenuto la Provincia chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti per l’esondazione del Rio Mannu in un terreno da lui posseduto in località Pian d’Oliva, con perdita di 135 capi ovini trascinati via dalle acque. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, condannando la Provincia al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame della Provincia ritenendo applicabile l’art. 2051 c.c., ravvisando il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendo il caso fortuito e reputando provata la perdita di 135 ovini sulla base di prove testimoniali e documentali. In cassazione la Provincia ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., deducendo travisamento/omessa valutazione di prove documentali e testimoniali, in particolare circa la collocazione dei terreni in area golenale a rischio alluvione, il divieto di pascolo e la dinamica del sinistro; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e vizio motivazionale, contestando la valutazione del registro di stalla e delle prove orali, ritenuti inidonei o artatamente predisposti; 3) violazione degli artt. 2051, 2697 e 1227 c.c. e dell’art. 2 Cost., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe applicato l’art. 2051 c.c. senza verificare in concreto se il comportamento imprudente del danneggiato potesse integrare caso fortuito o comunque concorrere causalmente ai sensi dell’art. 1227 c.c., specie per avere lasciato il gregge al pascolo in condizioni e luoghi pericolosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto procedibile il ricorso, superando la precedente proposta di definizione accelerata fondata su una presunta improcedibilità per difetto di attestazione della sentenza impugnata. Nel merito ha accolto tutti i motivi, osservando che la Corte territoriale aveva applicato l’art. 2051 c.c. senza un adeguato accertamento in fatto del caso fortuito e del comportamento della vittima, aveva sottovalutato o omesso l’esame di circostanze decisive (come il dedotto pascolo in area golenale vietata) e aveva reso una motivazione non rispettosa del minimo costituzionale. Ha inoltre affermato che, in tema di responsabilità da custodia, la verifica del caso fortuito deve essere concreta e non astratta, e che il giudizio sul comportamento del danneggiato va compiuto alla luce della sua prevedibilità/evitabilità e del dovere di ragionevole cautela. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
l’onere di deposito della copia autentica del provvedimento impugnato è stato ritenuto assolto anche mediante deposito del duplicato informatico, con conseguente procedibilità del ricorso.
art. 137-bis disp. att. c.p.c.
richiamato per il reperimento dei dati di pubblicazione del provvedimento impugnato nei giudizi introdotti dal 1° gennaio 2023.
la mancata contestazione di un fatto specifico, nella sfera di conoscibilità della parte, impedisce di attribuire rilevanza alla sua contestazione tardiva o implicita; la Corte richiama anche il principio della non contestazione.
dedotto come violato per asserito travisamento/errata valutazione delle prove, ma la Corte valorizza soprattutto l’insufficienza del ragionamento decisorio della sentenza impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta apparente/non idonea a rendere comprensibile il percorso logico decisorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il terzo motivo è stato scrutinato come denuncia di violazione di legge per errata applicazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 1227 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per i vizi processuali e motivazionali denunciati nei primi due motivi.
la responsabilità del custode è oggettiva; l’attore deve provare il nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode si libera solo provando il caso fortuito, che può derivare da fatto naturale, del terzo o della vittima, purché imprevedibile e inevitabile in concreto.
richiamato dalla ricorrente per contestare il riparto dell’onere della prova, ma la Corte riafferma che, in caso di custodia, l’attore prova il nesso causale e il custode il fortuito.
il comportamento del danneggiato va valutato in concreto per stabilire se abbia inciso causalmente sul danno o integri caso fortuito; non basta una previsione astratta di tale condotta.
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente a fondamento del dovere di ragionevole cautela del danneggiato; la Corte ne collega l’operatività alla valutazione concreta della condotta della vittima.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve consentire di comprendere il percorso decisorio; la sentenza impugnata è stata ritenuta non conforme al minimo costituzionale di motivazione.
art. 143 del r.d. n. 1175/1933
eccepito dalla Provincia quale norma attributiva della competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche.
art. 96, lett. i), del r.d. n. 523/1904
richiamato per il divieto di pascolo in area golenale, fatto ritenuto non adeguatamente contestato e rilevante nella valutazione del comportamento del danneggiato.
L.R. 9/2006
richiamata nel racconto dei fatti quale fonte dell’obbligo di manutenzione in capo alla Provincia.
Massime di principio
- La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, mentre il custode si libera solo dimostrando il caso fortuito.
- Il caso fortuito può consistere nel fatto naturale, del terzo o della vittima, ma, se si tratta di condotta del danneggiato, occorre accertare in concreto se essa fosse imprevedibile o inevitabile e se abbia violato il generale dovere di ragionevole cautela.
- Ai fini dell’esonero da responsabilità ex art. 2051 c.c. non è sufficiente richiamare un comportamento astrattamente prevedibile della vittima: serve una valutazione concreta delle circostanze del sinistro e del comportamento effettivamente tenuto.
- La non contestazione di un fatto specifico, rientrante nella sfera di conoscibilità della parte, può renderlo pacifico e impedire che il giudice lo svaluti per il solo fatto che non sia stato confermato da testimoni.
- La motivazione è apparente o comunque costituzionalmente insufficiente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, specie su fatti decisivi e sulla quantificazione del danno.
- Nel giudizio di responsabilità da custodia, l’accertamento del concorso colposo o del comportamento della vittima richiede una verifica del nesso causale in concreto, non una mera affermazione astratta di imprudenza o prevedibilità.
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