Cassazione Penale, Sentenza n. 37839/2025 del 20/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza assolutoria del Tribunale di Trapani chiedendo la riammissione e l'utilizzo delle intercettazioni ambientali/telefoniche effettuate nell'ambito di un diverso procedimento (n. 8734/2014 presso il Tribunale di Treviso) sul telefono del principale imputato Corso e su utenze dello studio. Il P.M. sosteneva che quelle captazioni fossero connesse in senso sostanziale ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva contestati nel processo di Trapani (art. 12 lett. b) c.p.p.), e che, pertanto, la dichiarazione di inutilizzabilità adottata in primo grado fosse errata e avesse privato il giudice di elementi decisivi per accertare la responsabilità degli imputati.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione principale è che il Procuratore non ha indicato in modo concreto e specifico quali elementi probatori sarebbero stati ricavabili dalle intercettazioni ritenute inutilizzabili e in che modo quegli elementi avrebbero inciso decisivamente sul complessivo compendio probatorio valutato dal Tribunale. La Corte ha richiamato il principio (Sez. U., Fruci) secondo cui chi impugna per cassazione la declaratoria di inutilizzabilità è tenuto a specificare gli atti affetti dal vizio e la loro incidenza sulla decisione impugnata; il ricorso ha invece ripercorso prevalentemente i fatti e sostenuto genericamente la sussistenza di una connessione sostanziale senza il necessario confronto con le risultanze probatorie effettivamente valorizzate dal giudice di merito. Perciò il ricorso è stato respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
Richiama la nozione di connessione tra reati: la Corte e il Tribunale hanno valutato se la connessione tra i reati per cui erano state autorizzate le intercettazioni e quelli del procedimento di Trapani fosse di carattere sostanziale (idonea a legittimare l'utilizzo delle captazioni) o solo investigativo. Il Tribunale ha ritenuto fosse solo una connessione investigativa; il P.M. sosteneva l'esistenza di una connessione sostanziale ma non ha fornito prove puntuali.
Stabilisce il divieto di utilizzazione delle risultanze delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui sono state autorizzate salvo eccezioni. Il Tribunale ha applicato questo divieto non autorizzando l'uso delle captazioni provenienti dall'altro procedimento.
articoli 648 e 648-bis cod. pen.
articoli 648 e 648-bis cod. pen.
Norme del codice penale contestate (riguardanti ricezione di proventi di reato e riciclaggio) in relazione alla posizione dell'avv. Collerone Russo; la sentenza di merito ha comunque assolto gli imputati e la Cassazione non ha riesaminato nel merito tali contestazioni per decorso del motivo di ricorso.
Sez. U. n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)
Sez. U. n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395
Riferita dal Tribunale per distinguere connessione sostanziale e connessione meramente investigativa: secondo l'orientamento citato, l'assenza di una connessione sostanziale può giustificare l'esclusione dalle prove delle intercettazioni autorizzate per altro procedimento.
Sez. U. n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci)
Sez. U. n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416
Principio richiamato dalla Corte di Cassazione: nel ricorso per cassazione chi censura l'utilizzabilità di atti processuali deve indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e dimostrarne la rilevanza decisiva rispetto alla decisione impugnata; la mancata specificazione comporta inammissibilità del ricorso per genericità.
Massime di principio
- Chi impugna in Cassazione una sentenza che ha escluso intercettazioni autorizzate in altro procedimento deve indicare puntualmente quali singoli elementi probatori sarebbero ricavabili dalle captazioni e dimostrare in che modo tali elementi avrebbero mutato la valutazione complessiva del giudice di merito.
- La verifica della 'connessione' ai fini dell'utilizzo delle intercettazioni richiede l'accertamento se il legame sia sostanziale (idoneo a superare il divieto di utilizzazione tra procedimenti) e non meramente investigativo; la mera affinità tematica o investigativa non è sufficiente.
- Il principio Fruci impone rigore formale: motivazioni generiche o ricostruzioni storiche dei fatti senza il confronto puntuale con il compendio probatorio valutato dal giudice di merito espongono il ricorso ad essere dichiarato inammissibile.
- Il Tribunale di merito può escludere prove derivanti da altro procedimento se ritiene che non sussista connessione sostanziale; tale esclusione, se adeguatamente motivata, richiede al ricorrente in Cassazione l'onere di dimostrare la decisività delle prove escluse.
- Nelle situazioni in cui intercettazioni hanno carattere indagatorio rispetto a più fatti simili, è utile al P.M. documentare specifiche corrispondenze fra il contenuto delle captazioni e le condotte contestate nel procedimento in cui si intende utilizzarle, mostrando la continuità fattuale e la rilevanza probatoria.
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