Parere n. 1082/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS-contro la Prefettura di Napoli per l’annullamento del provvedimento prot. n. 190189 del 6 agosto 2025, recante la revoca del nulla osta a lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento della Prefettura di Napoli del 6 agosto 2025, recante la revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo la violazione della disciplina sui flussi d’ingresso e l’eccesso di potere per carenza dei presupposti. Ha sostenuto che il nulla osta era stato legittimamente rilasciato, che il successivo ritardo nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno era imputabile allo Sportello unico e che le convocazioni recavano date incoerenti. Ha inoltre contestato la rilevanza della mancata comparizione del datore di lavoro e lamentato la violazione degli obblighi di cooperazione procedimentale, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Ministero dell’interno ha eccepito la tardività del ricorso e, nel merito, la legittimità della revoca per la mancanza dell’asseverazione relativa alla capacità economica del datore di lavoro, della documentazione attestante la preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale e della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso tardivo, poiché il provvedimento impugnato era stato notificato il 6 agosto 2025 mentre il ricorso era stato proposto il 16 gennaio 2026, oltre il termine perentorio di centoventi giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. L’istanza di riesame in autotutela presentata il 3 ottobre 2025 non ha prodotto effetti interruttivi o sospensivi e non poteva riaprire o sospendere il termine per impugnare. La Sezione ha inoltre rilevato, per completezza, l’irritualità della notificazione, effettuata presso l’Avvocatura dello Stato anziché presso la Prefettura di Napoli o il Ministero dell’interno, come richiesto dall’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971. Tale vizio non è stato sanato dalla successiva trasmissione della relazione ministeriale, avvenuta su sollecitazione officiosa della Sezione e nell’ambito della leale collaborazione istituzionale. Infine, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile perché non aveva censurato una delle autonome rationes decidendi dell’atto, costituita dalla carenza dei requisiti documentali prescritti. Il ricorso e l’istanza cautelare sono stati pertanto dichiarati irricevibili.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
Il ricorso, notificato e presentato il 16 gennaio 2026, è stato proposto oltre il termine perentorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento di revoca, avvenuta il 6 agosto 2025.
Istanza di riesame in autotutela
La presentazione di un’istanza di riesame o di annullamento in autotutela non interrompe né sospende il termine decadenziale per la proposizione del ricorso straordinario e non determina una rimessione in termini del privato.
Irritualità della notificazione
La notificazione presso l’Avvocatura dello Stato non è conforme all’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, che impone la presentazione o notificazione direttamente all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente.
Mancata sanatoria mediante relazione ministeriale
La trasmissione della relazione ministeriale, richiesta d’ufficio dalla Sezione ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, costituisce adempimento istruttorio e dovere di collaborazione istituzionale, non formale costituzione in giudizio né libera scelta difensiva dell’amministrazione; non sana quindi l’irritualità della notificazione.
Omessa impugnazione di una ratio decidendi autonoma
Il provvedimento si fondava anche sulla carenza di requisiti documentali essenziali. Poiché il ricorrente non aveva specificamente censurato tale autonoma ragione decisoria, le ulteriori doglianze risultavano inidonee a eliminare il fondamento dell’atto e comunque inammissibili per difetto di interesse.
Norme richiamate
termine perentorio di centoventi giorni; obbligo di presentazione o notificazione direttamente all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente
Il termine per proporre il ricorso straordinario è decadenziale e non è interrotto o sospeso dalla presentazione di un’istanza di riesame in autotutela. La notificazione deve essere effettuata secondo le modalità specificamente previste per il ricorso straordinario.
poteri istruttori officiosi del Consiglio di Stato
La richiesta della relazione ministeriale rientra nell’attività istruttoria officiosa della Sezione e la relativa produzione non equivale a costituzione in giudizio dell’amministrazione né sana l’irritualità della notificazione.
La disciplina della notificazione del ricorso amministrativo presso l’Avvocatura dello Stato non è applicabile al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
La disciplina processuale relativa alla notificazione presso l’Avvocatura dello Stato non si estende alle modalità proprie del ricorso straordinario.
La mancata presentazione dell’asseverazione prevista dalla disposizione è stata indicata dall’amministrazione come carenza di un requisito documentale essenziale ai fini della procedura di nulla osta al lavoro subordinato.
Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2024, n. 7055
Richiamato quale precedente relativo all’irrilevanza dell’istanza di autotutela sul decorso del termine per impugnare.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine perentorio di centoventi giorni decorre dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto impugnato e non è interrotto né sospeso dalla presentazione di un’istanza di riesame o di annullamento in autotutela.
- La notificazione del ricorso straordinario deve essere effettuata direttamente all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente, secondo l’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971; non è sufficiente la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato secondo le modalità proprie del processo amministrativo.
- La relazione ministeriale trasmessa nell’ambito dell’istruttoria officiosa prevista dall’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971 non costituisce una formale costituzione dell’amministrazione e non sana l’irritualità della notificazione del ricorso.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più rationes decidendi autonome, la mancata contestazione di una di esse rende inammissibili per difetto di interesse le censure rivolte contro le altre, perché l’atto resterebbe comunque sorretto dalla ragione non impugnata.
Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e ricorso straordinario tardivo
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un cittadino indiano contro la Prefettura di Napoli per l’annullamento della revoca del nulla osta al lavoro subordinato. La Sezione Prima ha concluso per l’irricevibilità del ricorso e dell’istanza cautelare.
Vicenda amministrativa
La domanda di nulla osta, presentata il 2 dicembre 2023 dal datore di lavoro, era stata accolta il 31 gennaio 2024. Dopo il rilascio del visto d’ingresso, il lavoratore era entrato in Italia e aveva chiesto la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del modello 209.
Il 7 luglio 2025 lo Sportello unico per l’immigrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca, rilevando la mancanza di requisiti essenziali. Il lavoratore aveva presentato osservazioni e documentazione integrativa, ma la Prefettura aveva comunque disposto la revoca con provvedimento del 6 agosto 2025. Tra le ragioni indicate figuravano la mancata produzione dell’asseverazione prevista dall’art. 44 del D.L. n. 73/2022, l’assenza della documentazione relativa alla preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale e la mancata adesione all’invito a sottoscrivere il contratto di soggiorno.
Il 3 ottobre 2025 il ricorrente aveva chiesto il riesame in autotutela della revoca, senza ottenere risposta.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente ha sostenuto che il nulla osta era stato regolarmente rilasciato e che il ritardo nella convocazione, protrattosi per circa un anno, era imputabile all’amministrazione. Ha inoltre lamentato la disfunzionale gestione delle convocazioni, che avrebbero riportato date incoerenti, e ha contestato che la mancata comparizione del datore di lavoro potesse incidere sulla posizione del lavoratore.
È stata anche dedotta la violazione degli obblighi di cooperazione procedimentale, assumendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare soluzioni alternative, compreso il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Eccezioni e difese dell’amministrazione
Il Ministero dell’interno ha eccepito anzitutto la tardività del ricorso, rilevando che l’istanza di autotutela non poteva riaprire o sospendere il termine per l’impugnazione.
Nel merito, il Ministero ha sostenuto che l’istruttoria successiva aveva evidenziato la mancanza di requisiti essenziali già necessari al momento della domanda, tra cui l’asseverazione sulla capacità economica del datore di lavoro e la verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. Ha inoltre escluso che il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro fosse imputabile agli uffici e ha negato l’esistenza di un diritto al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in assenza di una regolare instaurazione del rapporto di lavoro.
Tardività del ricorso
La Sezione ha ritenuto decisiva l’eccezione di tardività. Il provvedimento di revoca era stato notificato il 6 agosto 2025, mentre il ricorso era stato proposto il 16 gennaio 2026, oltre il termine perentorio di centoventi giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.
La successiva istanza di riesame in autotutela, presentata il 3 ottobre 2025, non ha prodotto alcun effetto interruttivo o sospensivo. La pendenza di un procedimento di secondo grado non incide sul termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto originario e non può comportare una rimessione in termini del privato. La Sezione ha richiamato, sul punto, Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2024, n. 7055.
Irritualità della notificazione
Per completezza, la Sezione ha rilevato anche l’irritualità della notificazione. Il ricorso era stato notificato presso l’Avvocatura dello Stato di Roma e di Napoli, ma non presso la Prefettura di Napoli o il Ministero dell’interno.
L’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971 richiede invece che il ricorso straordinario sia presentato o notificato direttamente all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente. Tale disciplina è distinta da quella del processo amministrativo, in cui trovano applicazione le regole sulla notificazione presso l’Avvocatura dello Stato.
La successiva trasmissione della relazione ministeriale non ha sanato il vizio. La relazione era stata richiesta dalla Sezione nell’esercizio dei propri poteri istruttori officiosi ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971 e costituiva espressione della leale collaborazione istituzionale, non una formale costituzione in giudizio dell’amministrazione.
Omessa censura di una ragione autonoma dell’atto
La Sezione ha inoltre osservato che il provvedimento impugnato era fondato su più ragioni autonome. Tra queste, la carenza dei requisiti documentali prescritti aveva carattere assorbente.
Il ricorrente non aveva specificamente censurato tale ragione, avendo concentrato le proprie doglianze sui ritardi, sulle convocazioni e sugli aspetti organizzativi della procedura. Secondo il principio richiamato nel parere, quando un atto è sorretto da più rationes decidendi autonome, la mancata impugnazione anche di una sola di esse determina l’inammissibilità per difetto di interesse delle censure rivolte contro le altre, poiché l’atto resterebbe comunque valido sulla base della motivazione non contestata.
Conclusioni
La Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso straordinario, insieme all’istanza cautelare, fosse dichiarato irricevibile per tardività. La decisione è stata ulteriormente corroborata dalla rilevata irritualità della notificazione e, sotto altro profilo, dall’omessa impugnazione di un’autonoma ragione posta a fondamento della revoca.
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