Parere n. 153/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora -OMISSIS- (Avv. Gabriele Giglio), contro l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana, Comando del corpo forestale della Regione Siciliana, Formez S.p.A. - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della P.A. e nei confronti dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, per annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento avente ad oggetto giudizio di «non idoneità» (datato -OMISSIS-), espresso dalla commissione medica con conseguente esclusione della ricorrente, dalla procedura concorsuale indetta dall’Amministrazione resistente al fine di pervenire «all’assunzione di 46 allievi agenti del corpo forestale della Regione siciliana, categoria B-Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato» (D.D.G. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-); del D.D.G. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di approvazione della graduatoria, nella parte in cui non risulta inclusa la ricorrente; del D.D.G. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- recante «Ammissione al corso di formazione denominato “1° corso di formazione Allievi Agenti del Corpo Forestali di n. 46 Allievi Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana», nella parte in cui non risulta inclusa la ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del giudizio di non idoneità medica e degli atti di esclusione dalla procedura concorsuale per l’assunzione di 46 allievi agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana, con richiesta di sospensione cautelare
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione medica, il provvedimento di approvazione della graduatoria nella parte in cui non la include e il provvedimento di ammissione al corso di formazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa è stato chiamato, nella fase cautelare, a valutare sommariamente la non manifesta infondatezza del ricorso e la sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’esclusione, considerato che la ricorrente era collocata al 37° posto, in posizione utile rispetto ai 46 posti messi a concorso.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto sussistenti, allo stato degli atti e con riserva di ogni decisione sulle questioni di rito e di merito, i presupposti per accogliere l’istanza cautelare. Ha rilevato la non manifesta infondatezza del ricorso e il danno grave e irreparabile, poiché l’esecuzione degli atti impugnati avrebbe definitivamente precluso alla ricorrente la partecipazione al corso di formazione propedeutico all’eventuale assunzione. Il parere dispone quindi l’accoglimento della sospensione dell’efficacia degli atti impugnati nei termini indicati in motivazione, anche ai fini dell’ammissione con riserva alla procedura concorsuale. Non è stata definita la controversia nel merito. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente in caso di diffusione del parere.
Osservazioni
Tutela cautelare
Sussistono la non manifesta infondatezza del ricorso e il danno grave e irreparabile derivante dall’esclusione dalla procedura concorsuale e dalla conseguente impossibilità di partecipare al corso di formazione.
Ammissione con riserva alla procedura concorsuale
L’accoglimento cautelare deve operare anche ai fini dell’ammissione della ricorrente con riserva, poiché la sua collocazione al 37° posto rende concreto il rischio di perdere irrimediabilmente la possibilità di partecipare al corso preordinato all’eventuale assunzione.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ricorrendone i presupposti, impone l’oscuramento delle generalità della ricorrente in caso di diffusione del parere.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute della ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’ammissione con riserva a una procedura concorsuale può essere disposta quando il ricorso non sia manifestamente infondato e l’esclusione determini il rischio concreto di perdere irreversibilmente una fase selettiva o formativa necessaria per l’eventuale assunzione.
- Il danno grave e irreparabile può sussistere quando l’esecuzione dell’esclusione impedisca al candidato, collocato in posizione utile, di partecipare a un corso di formazione destinato a precedere l’assunzione, poiché la successiva definizione del ricorso potrebbe non consentire il recupero dell’occasione perduta.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare non anticipa la decisione sul merito e può essere adottato con espressa riserva delle questioni processuali e sostanziali ancora da esaminare.
- Nella diffusione di provvedimenti o pareri contenenti dati sanitari devono essere oscurate le generalità e ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute dell’interessato, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Sospensione cautelare dell’esclusione da un concorso per allievi agenti forestali
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da una candidata esclusa dalla procedura concorsuale per l’assunzione di 46 allievi agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana. L’esclusione era conseguenza di un giudizio di non idoneità espresso dalla commissione medica.
Atti impugnati e posizione della ricorrente
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, il decreto di approvazione della graduatoria nella parte in cui non la includeva e il decreto di ammissione al corso di formazione denominato «1° corso di formazione Allievi Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana», sempre nella parte relativa alla sua mancata inclusione.
La candidata risultava collocata al 37° posto, quindi in posizione utile rispetto ai 46 posti messi a concorso. Ha chiesto l’annullamento degli atti e, in via cautelare, la sospensione della loro efficacia.
Valutazione cautelare
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, sulla base degli atti disponibili e con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto presenti entrambi i presupposti per la tutela interinale:
- la non manifesta infondatezza del ricorso;
- il danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti impugnati.
Il pregiudizio è stato individuato nella perdita definitiva della possibilità di partecipare al corso di formazione, fase preordinata all’eventuale assunzione. La successiva definizione del ricorso non avrebbe necessariamente consentito di recuperare l’occasione formativa e selettiva perduta.
Dispositivo cautelare
Il parere ha ritenuto che l’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati dovesse essere accolta nei termini indicati in motivazione. L’effetto cautelare comprende anche l’ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale con riserva.
La decisione è stata adottata con riserva di ogni ulteriore valutazione sulle questioni di rito e di merito; il testo non definisce quindi l’esito finale del ricorso né accerta l’illegittimità del giudizio di non idoneità.
Protezione dei dati personali
Il Consiglio ha disposto che, in qualsiasi ipotesi di diffusione del parere, siano oscurate le generalità della ricorrente e qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003, l’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e l’art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018.
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