Parere n. 1071/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto -OMISSIS- del -OMISSIS- di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di cittadinanza italiana, deducendo che il requisito reddituale sarebbe stato soddisfatto mediante la pensione di invalidità civile, il risarcimento ricevuto a seguito di un sinistro stradale e lavori saltuari presso una cooperativa sociale. Ha inoltre contestato la rilevanza della notizia di reato, definita con archiviazione per incapacità di intendere e di volere. Il Ministero aveva fondato il diniego sull’insufficienza dei redditi dichiarati e, nel preavviso di rigetto, aveva richiamato anche la notizia di reato. La Sezione, con precedente parere interlocutorio, aveva chiesto di verificare le effettive capacità economiche del ricorrente e di chiarire perché la somma percepita a titolo risarcitorio, unitamente alla pensione, non potesse concorrere alla dimostrazione del possesso dei requisiti reddituali. Poiché tale istruttoria non è stata eseguita, non è stato possibile esaminare né il merito del ricorso né la domanda cautelare.
Il parere
La Sezione non decide il ricorso, né in rito né nel merito, e sospende l’adozione del parere definitivo. Reitera al Ministero dell’interno l’incombente istruttorio già disposto, imponendo la trasmissione entro 60 giorni della comunicazione del parere di una relazione sulle reali capacità economiche del ricorrente, comprensiva delle eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente. La relazione dovrà essere previamente partecipata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 15 giorni. La trattazione è rinviata a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026. La Sezione avverte che, in caso di ulteriore ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Osservazioni
Integrazione istruttoria sulle capacità economiche
Il Ministero dell’interno deve verificare le reali capacità economiche del ricorrente alla luce della pensione di invalidità civile, della somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno e degli eventuali redditi da lavoro, chiarendo specificamente perché tali elementi non possano concorrere alla prova del possesso dei requisiti reddituali necessari per la cittadinanza.
Partecipazione del ricorrente all’istruttoria
La relazione ministeriale dovrà essere partecipata al ricorrente, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.
Termine e conseguenze dell’inadempimento
Il Ministero dovrà adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. In caso di ulteriore ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli elementi già acquisiti nel fascicolo.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato utilizzato dal Ministero per comunicare gli elementi ostativi alla concessione della cittadinanza e consentire al ricorrente di presentare osservazioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei terzi citati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando il Consiglio di Stato ritenga necessari ulteriori accertamenti sui fatti rilevanti per la decisione, può sospendere l’adozione del parere definitivo e disporre o reiterare un’integrazione istruttoria nei confronti dell’amministrazione.
- L’istruttoria sulle condizioni economiche richieste per la concessione della cittadinanza deve considerare concretamente gli elementi patrimoniali e reddituali dedotti dall’interessato e deve motivare specificamente l’eventuale esclusione di somme rilevanti percepite a titolo risarcitorio.
- Quando l’amministrazione non adempie a un incombente istruttorio disposto nel procedimento consultivo, il Consiglio di Stato può assegnare un termine perentorio di fatto e avvertire che, in caso di ulteriore ingiustificato inadempimento, il ricorso sarà deciso sulla base degli atti disponibili.
- L’integrazione istruttoria disposta nel procedimento relativo a un ricorso straordinario deve rispettare il contraddittorio, mediante comunicazione della relazione al ricorrente e assegnazione di un termine per osservazioni e controdeduzioni.
Ricorso straordinario sul rigetto della cittadinanza italiana
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una persona fisica contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il parere ha natura interlocutoria: la Sezione non ha ancora deciso né il merito del ricorso né la domanda cautelare.
Fatti e procedimento amministrativo
La domanda di cittadinanza era stata presentata il 27 luglio 2010. Con preavviso di diniego dell’8 giugno 2018, adottato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Ministero aveva comunicato due elementi ritenuti ostativi: la carenza del requisito reddituale e una notizia di reato relativa a un’ipotesi delittuosa di cui all’art. 609 c.p., procedimento poi archiviato dal GIP per incapacità di intendere e di volere dell’interessato all’epoca dei fatti.
Il ricorrente aveva dedotto di percepire una pensione di invalidità civile totale e permanente e aveva contestato la rilevanza della notizia di reato, sostenendo di essere stato ingiustamente accusato. Nel ricorso straordinario aveva inoltre richiamato una somma di euro 448.543,34 ricevuta a titolo di risarcimento per i danni derivanti da un sinistro stradale e l’esistenza di rapporti di lavoro saltuari presso una cooperativa sociale.
Motivi e posizione dell’amministrazione
Il ricorso non conteneva specifici motivi rubricati, ma contestava in sostanza il mancato riconoscimento del requisito reddituale. Il Ministero dell’interno aveva sostenuto che la documentazione prodotta dimostrasse un reddito inferiore ai parametri richiesti e comunque insufficiente a provare la disponibilità di mezzi economici adeguati al sostentamento dell’interessato e all’adempimento degli obblighi fiscali, concludendo per il rigetto del gravame.
Precedente parere interlocutorio e necessità dell’istruttoria
Con il parere interlocutorio n. 1389 del 10 dicembre 2025, la Sezione aveva ritenuto indispensabile un’integrazione istruttoria. In particolare, aveva chiesto al Ministero di verificare le reali capacità economiche del ricorrente considerando quanto dichiarato nelle osservazioni al preavviso di diniego e nel ricorso straordinario.
La Sezione aveva inoltre chiesto di chiarire per quali ragioni la rilevante somma percepita a titolo di risarcimento del danno, comprovata dalla produzione di numerosi assegni bancari, insieme alla pensione di invalidità civile, non potesse essere considerata ai fini della prova del possesso dei requisiti reddituali.
Mancato adempimento dell’amministrazione
All’adunanza del 14 maggio 2026 la Sezione ha rilevato che l’incombente istruttorio non risultava eseguito. Tale omissione impedisce, allo stato degli atti, di decidere il ricorso e anche di esaminare la domanda cautelare.
Nuovo ordine istruttorio
Il Consiglio di Stato ha reiterato la richiesta istruttoria nei confronti del Ministero dell’interno. L’amministrazione dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione sulle capacità economiche del ricorrente, comprendente anche le eventuali osservazioni e controdeduzioni dell’interessato.
La relazione dovrà essere previamente comunicata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per partecipare all’istruttoria e formulare le proprie deduzioni.
Esito e prosecuzione del procedimento
La Sezione ha sospeso l’adozione del parere definitivo, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, e ha rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026. Il Ministero è stato avvertito che, in caso di ulteriore ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli elementi già presenti nel fascicolo, ferma ogni eventuale ulteriore responsabilità.
Protezione dei dati personali
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
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