Parere n. 152/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 914 del 24 ottobre 2025 del comune di Acireale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza di demolizione di opere abusive n. 914 del 24 ottobre 2025 del Comune di Acireale
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'ordinanza comunale di demolizione di opere abusive. Il parere riguarda esclusivamente, allo stato, la domanda cautelare. L'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha riferito sull'istanza proponendone il rigetto. Il Consiglio ha rilevato che i motivi di ricorso non risultano, in questa fase, assistiti da sufficiente fumus boni iuris e che dovranno essere approfonditi dopo l'istruttoria. È stata inoltre esaminata la sussistenza del grave e irreparabile danno, non allegato né provato dai ricorrenti, i quali non hanno dimostrato alcuna perdita economica a fronte della solvibilità dell'ente.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere contrario alla sospensione cautelare dell'ordinanza di demolizione. Il rigetto è fondato sia sull'assenza, allo stato, di un sufficiente fumus boni iuris, con riserva di ulteriore approfondimento all'esito dell'istruttoria, sia sulla mancata allegazione e prova di un grave e irreparabile danno. In particolare, non è stata dimostrata alcuna perdita economica e l'ente è stato ritenuto sicuramente solvibile. Il parere non definisce nel merito il ricorso straordinario né decide definitivamente sulla legittimità dell'ordinanza impugnata.
Osservazioni
Domanda cautelare
La sospensione dell'ordinanza di demolizione deve essere respinta poiché, allo stato, i motivi di ricorso non sono assistiti da sufficiente fumus boni iuris e non è stato allegato né provato un grave e irreparabile danno.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo richiede la compresenza di un fumus boni iuris sufficientemente apprezzabile e di un grave e irreparabile danno; la carenza di uno dei due presupposti è sufficiente a respingere la domanda.
- Il danno grave e irreparabile deve essere specificamente allegato e provato dal richiedente la tutela cautelare; la mancata dimostrazione di una perdita economica esclude, in assenza di ulteriori elementi, la sussistenza del periculum in mora.
- La valutazione cautelare del fumus può essere formulata allo stato degli atti e non pregiudica l'approfondimento dei motivi di ricorso da svolgere all'esito dell'istruttoria.
Rigetto della domanda cautelare contro l'ordinanza di demolizione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato la domanda di sospensione cautelare proposta nell'ambito di un ricorso straordinario contro l'ordinanza di demolizione di opere abusive n. 914 del 24 ottobre 2025, adottata dal Comune di Acireale.
Premesse e richiesta
L'affare è stato trasmesso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, che ha proposto il rigetto dell'istanza cautelare. Il parere riguarda la fase cautelare e non la definizione del merito del ricorso.
Valutazione del fumus boni iuris
Il Consiglio ha ritenuto che, allo stato degli atti, i motivi di ricorso non siano assistiti da sufficiente fumus boni iuris. Ha tuttavia precisato che l'approfondimento delle censure dovrà essere svolto successivamente, all'esito dell'istruttoria.
Valutazione del periculum in mora
È stata esclusa anche la sussistenza del grave e irreparabile danno. I ricorrenti non hanno allegato né provato alcuna perdita di carattere economico; inoltre, l'ente è stato considerato sicuramente solvibile. Ne consegue che non è stato dimostrato un pregiudizio concreto e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione dell'atto.
Conclusioni
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere nel senso che la domanda di sospensione dell'ordinanza impugnata debba essere respinta. La pronuncia cautelare non contiene una decisione definitiva sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione e lascia impregiudicato l'esame del merito dopo l'istruttoria.
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