Parere n. 151/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla dott.ssa Maria Grazia Carlone contro l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, per l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione n. 1166 del 20 novembre 2025, pubblicata il 23 novembre 2025, e degli atti presupposti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione n. 1166 del 20 novembre 2025, relativa al riesame della graduatoria e all’approvazione di distinte graduatorie per specialisti e specializzandi nella selezione per 22 posti di dirigente psicologo.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, medico specializzando oltre il terzo anno di corso di formazione specialistica e partecipante alla selezione pubblica per 22 posti di dirigente psicologo, ha impugnato con ricorso straordinario la deliberazione aziendale n. 1166 del 20 novembre 2025, nonché gli atti presupposti. L’atto impugnato aveva preso atto del verbale della commissione esaminatrice relativo al riesame della precedente graduatoria e aveva approvato due distinte graduatorie di merito, una per gli specialisti e una per gli specializzandi. Tre controinteressate hanno proposto tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo così la prosecuzione della controversia in sede giurisdizionale. La questione esaminata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa riguarda quindi esclusivamente l’effetto processuale delle opposizioni tempestive sul ricorso straordinario e, conseguentemente, sulla domanda cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto che le opposizioni proposte dalle controinteressate il 13 e il 18 maggio 2026 fossero tempestive ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Per effetto di tali opposizioni, il ricorso straordinario è divenuto improcedibile e la controversia deve proseguire nella sede giurisdizionale. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita, non essendo più esaminabile nell’ambito del procedimento consultivo straordinario.
Osservazioni
Opposizione delle controinteressate ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
La tempestiva opposizione proposta dalle controinteressate determina l’improcedibilità del ricorso straordinario e comporta la prosecuzione della controversia in sede giurisdizionale.
Domanda cautelare
La domanda cautelare resta assorbita per effetto dell’improcedibilità del ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
La tempestiva opposizione di una parte interessata impedisce la definizione del ricorso in sede straordinaria e determina la prosecuzione della controversia in sede giurisdizionale.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione, la tempestiva opposizione proposta da una parte interessata ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 rende improcedibile il ricorso straordinario e impone la prosecuzione della controversia in sede giurisdizionale.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per effetto dell’opposizione tempestiva, la relativa domanda cautelare resta assorbita e non deve essere esaminata nell’ambito del procedimento consultivo straordinario.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro la graduatoria per dirigente psicologo
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una medico specializzando contro l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”. Il ricorso riguardava la deliberazione n. 1166 del 20 novembre 2025, relativa al riesame della graduatoria per la selezione pubblica destinata alla copertura di 22 posti di dirigente psicologo.
Oggetto della controversia
L’atto impugnato aveva preso atto del verbale della commissione esaminatrice n. 8 del 13 novembre 2025, concernente il riesame della precedente graduatoria approvata con deliberazione n. 767 del 30 luglio 2025. L’Azienda aveva inoltre approvato due distinte graduatorie di merito: una per gli specialisti e una per gli specializzandi.
La ricorrente, medico specializzando oltre il terzo anno del corso di formazione specialistica, aveva chiesto l’annullamento della deliberazione e degli atti presupposti, formulando anche una domanda cautelare.
Opposizioni delle controinteressate
Tre controinteressate hanno proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Le prime due opposizioni sono state notificate il 13 maggio 2026; la terza il 18 maggio 2026. Il Consiglio ha ritenuto tali opposizioni tempestive.
Valutazione del Consiglio
La tempestiva opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 impedisce la definizione della controversia mediante ricorso straordinario. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso e la necessità che la causa prosegua in sede giurisdizionale.
Il Consiglio non ha quindi esaminato il merito delle questioni relative alla graduatoria, alla distinzione tra specialisti e specializzandi o alla posizione della ricorrente nella selezione.
Domanda cautelare ed esito
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’improcedibilità del ricorso straordinario. Il parere conclusivo è nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, con assorbimento della domanda cautelare.
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