Cassazione Penale, Ordinanza n. 38874/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un condannato contro un'ordinanza del Tribunale di Siracusa. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 165 e 173 cod. pen., contestando il criterio di decorrenza del termine di prescrizione applicato dal giudice dell'esecuzione. In particolare, secondo la ricostruzione del ricorrente, non sarebbe stato corretto far decorrere la prescrizione dalla data del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena subordinata, disposta per inottemperanza agli obblighi prescritti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, quando la sospensione condizionale concessa ai sensi dell'art. 165 cod. pen. viene successivamente revocata dal giudice dell'esecuzione per inosservanza degli obblighi imposti, il termine di prescrizione decorre dalla data del provvedimento di revoca. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
norma richiamata per individuare la sospensione condizionale subordinata e i relativi obblighi la cui inosservanza può condurre alla revoca del beneficio
norma richiamata dal ricorrente in relazione al computo del termine di prescrizione
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non è applicata solo se manca colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è concessa in forma subordinata ex art. 165 c.p. e viene successivamente revocata per inosservanza delle prescrizioni, la decorrenza del termine di prescrizione va individuata nella data del provvedimento di revoca.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure ignorano un principio già consolidato sulla decorrenza della prescrizione applicabile al caso concreto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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