Cassazione Penale, Ordinanza n. 19789/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione di Verona ha rigettato la domanda di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra più sentenze di condanna emesse da diversi tribunali. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il diniego fosse fondato su una motivazione generica e astratta. In particolare, la richiesta mirava a ricondurre sotto un medesimo disegno criminoso più condotte già definitivamente accertate, tra cui un furto con destrezza commesso nel 2016 ai danni di un cliente di un'osteria di Vicenza, e altre sentenze di condanna pronunciate da tribunali diversi. La Corte rileva che il provvedimento impugnato aveva escluso la continuazione per mancanza di indici dai quali desumere che le condotte fossero state pianificate sin dall'inizio, affermando che l'identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile fin dalla commissione del primo reato e che nel caso concreto non emergevano elementi univoci di originaria deliberazione unica, se non una contiguità temporale non decisiva e una generica omogeneità delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate e, in parte, miravano a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Per il riconoscimento del reato continuato occorre che l'unicità del disegno criminoso sia desumibile già dalla prima condotta; non bastano contiguità temporale o mera omogeneità delle violazioni.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione tra reati richiede la prova di un originario e unitario programma criminoso, non essendo sufficiente la sola somiglianza dei fatti o la loro vicinanza cronologica.
- Il giudice dell'esecuzione può negare il riconoscimento del vincolo della continuazione quando dagli atti non emergano elementi concreti e specifici che consentano di risalire alla pianificazione unitaria sin dal primo reato.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio fattuale per ottenere una lettura alternativa e più favorevole dei dati già esaminati dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- La manifesta infondatezza delle doglianze comporta l'inammissibilità del ricorso e, in difetto di assenza di colpa, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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