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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29188/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società per compensi relativi ad attività di assistenza e studio della situazione economico-patrimoniale, finalizzate alla ricerca di soluzioni di risanamento della crisi aziendale. Il credito era stato ammesso solo parzialmente, perché alcune prestazioni indicate negli avvisi di parcella non erano state provate. In opposizione allo stato passivo il tribunale aveva confermato il parziale rigetto, ritenendo non provati i titoli professionali e gli espletamenti corrispondenti. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che l'incarico non era stato contestato e che, essendo il credito già parzialmente ammesso, non gravava su di lui la prova dei titoli originari; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata contestazione delle circostanze allegate in opposizione; 3) violazione degli artt. 99 l. fall., 2969 c.c. e 112 c.p.c., assumendo che la curatela, costituitasi tardivamente, non potesse sollevare eccezioni e che invece egli avesse tardivamente prodotto i contratti di incarico senza possibilità di rilievi avversi; 4) violazione dell'art. 210 c.p.c., perché il tribunale avrebbe dovuto ordinare l'acquisizione della documentazione già depositata nella verifica del passivo; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il tribunale avrebbe esaminato questioni non più controverse, dato il parziale riconoscimento del credito.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al medesimo tribunale di Sassari in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto infondati o inammissibili gli altri motivi. In particolare ha affermato che la prova dell'an e del quantum del credito professionale restava a carico dell'opponente, perché la pretesa era stata contestata in toto; ha escluso che il tardivo deposito dei documenti in opposizione fosse utile, richiamando il regime di preclusione dell'art. 99 l. fall.; ma ha corretto l'orientamento del tribunale sul punto decisivo dell'acquisizione dei documenti già prodotti in sede di verifica, chiarendo che, se l'opponente li indica specificamente nel ricorso, il tribunale deve acquisirli d'ufficio dal fascicolo della procedura e non può rigettare per mancata nuova produzione. Il riferimento all'art. 210 c.p.c. è stato ritenuto non pienamente centrato, ma il diritto alla decisione favorevole sul punto nasceva dal corretto regime dell'art. 99 l. fall.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la prova dell'esistenza del credito e dei suoi presupposti resta a carico del creditore opponente quando il credito è contestato integralmente.

  • art. 115 c.p.c.

    la mancata contestazione rileva solo se effettivamente desumibile dagli atti; nel caso, la contestazione del credito risultava invece dalla motivazione del decreto e le censure contrarie erano prive di autosufficienza.

  • art. 99 l. fall.

    nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è necessaria una nuova produzione dei documenti già depositati nella verifica, ma è richiesta la loro specifica indicazione nel ricorso; in mancanza della produzione, il tribunale deve acquisirli dal fascicolo della procedura, se puntualmente individuati.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione quando il giudice verifica i presupposti e la prova del credito nei limiti della domanda proposta; la doglianza del ricorrente sul punto è stata ritenuta infondata.

  • art. 210 c.p.c.

    l'ordine di esibizione non è lo strumento tecnico corretto per documenti già presenti nel fascicolo della procedura e non nella disponibilità della controparte; tuttavia il tribunale deve comunque acquisirli d'ufficio se specificamente indicati.

  • art. 2969 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di decadenze e preclusioni processuali; la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce del regime speciale dell'art. 99 l. fall.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore opponente deve provare sia l'an sia il quantum del credito quando la pretesa è contestata, anche se il credito sia stato ammesso solo parzialmente in sede di verifica.
  • La mancata specifica contestazione da parte della procedura rileva solo se emerge chiaramente dagli atti; in sede di legittimità, la censura sul punto richiede un'esposizione autosufficiente delle parti processuali rilevanti.
  • L'art. 99 l. fall. non impone una nuova produzione dei documenti già depositati nella verifica del passivo: è sufficiente la loro specifica indicazione nel ricorso di opposizione, a pena di decadenza; ove i documenti siano stati indicati ma non prodotti, il tribunale deve acquisirli dal fascicolo della procedura.
  • Il semplice richiamo generico ai documenti non basta: l'indicazione deve consentire la precisa individuazione degli atti sui quali si fonda l'opposizione.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non è lo strumento appropriato per documenti custoditi nel fascicolo della procedura fallimentare, ma il giudice deve comunque attivarsi per acquisirli quando la parte li abbia ritualmente identificati.
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Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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