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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22559/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio, avvenuto tra il 2009 e il 2013, da mansioni di direzione di agenzia svolte da un quadro direttivo del settore credito a incarichi successivi indicati come referente rischi territorio, referente rischi credito e sviluppatore/procacciatore esterno di clienti. Il lavoratore sosteneva che tali nuove attività fossero inferiori e non equivalenti, perché avrebbero fatto venir meno poteri organizzativi, di coordinamento del personale, di rapporto diretto con la clientela e di deliberazione sui crediti e sugli sconfinamenti, con lesione della professionalità già acquisita e del futuro accrescimento professionale. Chiedeva quindi la reintegrazione nelle precedenti mansioni e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano, da un lato, violazione dell'art. 2103 c.c. nel testo ratione temporis vigente, per errata valutazione dell'equivalenza sostanziale tra le vecchie mansioni direttive e le nuove; dall'altro, violazione dell'art. 2103 c.c. e degli artt. 76, 77 e 87 del CCNL del 8 dicembre 2007, sostenendo che la contrattazione collettiva non poteva legittimare mansioni non tabellate e comunque inferiori. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse svolto un accertamento di fatto adeguato e coerente, valorizzando sia i limiti già esistenti dei poteri del direttore di agenzia sia la sostanziale professionalità delle nuove attività, inquadrabili nella categoria dei quadri direttivi e non riduttive del patrimonio professionale del dipendente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso il demansionamento. Ha ritenuto infondate entrambe le censure perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e pretendevano una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. La Corte ha osservato che, secondo il previgente art. 2103 c.c., la tutela della professionalità non impedisce ogni mutamento di mansioni, purché le nuove siano equivalenti in concreto e non impoveriscano il bagaglio professionale, cosa che nel caso concreto i giudici di merito avevano escluso sulla base di un accertamento adeguatamente motivato. È stata inoltre confermata la correttezza dell'inquadramento delle ultime mansioni nella declaratoria dei quadri direttivi del CCNL, pur in assenza di tabellazione specifica. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    nel testo vigente ratione temporis; testo previgente rispetto al d.lgs. n. 81/2015

    Nel regime anteriore alla riforma del 2015 la norma tutela la professionalità acquisita del lavoratore; il divieto di variazioni in peius opera anche se le mansioni sono formalmente equivalenti, quando in concreto siano assegnati compiti sostanzialmente inferiori. La verifica dell'equivalenza va compiuta in concreto, non solo in astratto per categoria, valorizzando l'aderenza alla competenza tecnica e la prospettiva dinamica di arricchimento professionale.

  • d.lgs. n. 81/2015

    modifica dell'art. 2103 c.c.

    La nuova disciplina non si applica ai fatti di preteso demansionamento verificatisi prima del 25 giugno 2015.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Le censure sono state formulate come violazioni di legge, ma la Corte ha ritenuto che mirassero in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 76 CCNL 8.12.2007

    La declaratoria dei quadri direttivi è stata utilizzata per ricondurre le nuove mansioni, pur non tabellate, alla categoria contrattuale di appartenenza; il giudice di merito ha valorizzato la previsione di attività specialistiche con metodologie professionali complesse.

  • art. 77 CCNL 8.12.2007

    Richiamato in via residuale dalla Corte di merito; la Cassazione ha rilevato che tale passaggio non era decisivo o comunque non era stato censurato in modo pertinente.

  • art. 87 CCNL 8.12.2007

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'inquadramento contrattuale, ma la Corte non ne ha tratto una regola decisiva autonoma nel ragionamento.

Massime di principio

  • In tema di demansionamento, sotto il vigore del vecchio art. 2103 c.c., non è sufficiente confrontare astrattamente le declaratorie contrattuali o il livello di inquadramento: occorre accertare in concreto se le nuove mansioni siano realmente equivalenti e idonee a preservare il livello professionale acquisito.
  • La valutazione di equivalenza tra mansioni precedenti e successive, quando sorretta da adeguata motivazione e da un accurato accertamento fattuale, costituisce giudizio di merito non sindacabile in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura delle prove.
  • La professionalità tutelata dall'art. 2103 c.c. non comporta l'immutabilità delle mansioni; è legittimo un mutamento che utilizzi l'esperienza maturata in funzioni diverse ma non inferiori, anche in una prospettiva di arricchimento delle competenze.
  • Per escludere il demansionamento occorre verificare non solo la perdita di singoli poteri formali, ma se il complesso delle nuove attività mantenga un contenuto professionale sostanzialmente equivalente e coerente con la categoria di appartenenza.
  • Le mansioni non specificamente tabellate dalla contrattazione collettiva possono essere ricondotte alla categoria di inquadramento sulla base della loro effettiva natura, delle caratteristiche professionali richieste e della documentazione aziendale e testimoniale acquisita.

Come è indicizzato

MaterieMansioniImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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