Cassazione Penale, Ordinanza n. 09413/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati già definiti con sei sentenze di condanna, relativi a fatti eterogenei commessi tra il 2016 e il 2024. A suo dire la motivazione era manifestamente illogica e contraddittoria perché non avrebbe valorizzato vari indici dell'unicità del disegno criminoso: omogeneità di parte dei reati, medesimo bene giuridico offeso, vicinanza dei luoghi di commissione e, in generale, la necessità di riconoscere la continuazione quanto meno tra gruppi di reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto logica e conforme ai principi di diritto la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso la continuazione per l'assenza di elementi certi da cui desumere che, già al momento del primo reato o del primo tra quelli omogenei, fossero stati programmati anche i successivi. La Corte ha valorizzato la forte eterogeneità di parte dei reati, la distanza temporale tra alcuni di essi e la natura dei reati di evasione e di violazione della misura di prevenzione, normalmente connotati da motivazioni occasionali ed estemporanee. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
norma processuale di riferimento per il riconoscimento della continuazione in executivis, applicata alla verifica della sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra sentenze irrevocabili.
richiamato implicitamente come base sostanziale dell'istituto della continuazione, che richiede la preventiva programmazione dei reati successivi.
prevede la condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 36 c.p. / Cassa delle ammende
richiamo alla somma equitativamente determinata da versare alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
utilizzata per condizionare la condanna alla Cassa delle ammende alla mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea
principio di diritto decisivo: la continuazione richiede una verifica concreta e rigorosa dell'unitarietà del progetto criminoso, non essendo sufficiente la mera presenza di alcuni indici astratti.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse, anche in sede esecutiva, presuppone la prova di un medesimo disegno criminoso già esistente al momento del primo reato, almeno nelle sue linee essenziali.
- La presenza di alcuni indici esteriori di collegamento, come omogeneità di parte delle violazioni, bene giuridico protetto o vicinanza territoriale, non basta se gli altri elementi indicano una sequenza di condotte eterogenee o temporalmente distanti e quindi frutto di determinazioni estemporanee.
- Per escludere la continuazione il giudice può valorizzare la distanza temporale tra i fatti, la loro eterogeneità e la natura occasionale di alcuni reati, specie quando questi ultimi risultino normalmente non programmati ma espressione di inclinazione a delinquere o di scelta episodica.
- La motivazione che nega la continuazione è immune da censura di legittimità se esplicita in modo non illogico l'assenza di concreti indicatori dell'unitaria programmazione dei reati successivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09247/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09257/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09258/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09259/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09262/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09263/2026 del 11/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →