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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8282/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che rigettava l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il rigetto, da parte del GIP, della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Denuncia violazione di legge (artt. 125, comma 3 e 274 c.p.p., artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) e vizio di motivazione: sostiene che il Tribunale non ha valutato la documentazione acquisita in sede di indagine difensiva (che proverebbe l'assenza di Solano dal luogo di lavoro al momento della scansione del container indicato), non ha spiegato perché la sospensione dell'attività lavorativa e il domicilio fuori regione non abbiano inciso sulle esigenze cautelari, non ha considerato adeguatamente il tempo trascorso fra i fatti e la misura e il periodo in custodia, e ha valutato inadeguatezza di misure alternative con giudizi astratti sull'affidabilità autocustodiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente: l'appello per revoca/sostituzione è limitato ai nuovi elementi idonei a modificare il quadro probatorio; la documentazione difensiva non ha apportato novità tali da scalfire il quadro indiziario (non è emerso che il container contestato fosse quello indicato dalla difesa). Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha correttamente valorizzato la protrazione delle condotte, il numero di episodi, il quantitativo di stupefacente, la rete di contatti nazionale e internazionale, i precedenti e le modalità del fatto, concludendo per la persistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione. Ha inoltre considerato, senza ritenere decisivo, il cd. "tempo silente" e ha specificato le ragioni per cui gli arresti domiciliari sarebbero inadeguati (rischio di contatti con sodali anche tramite familiari). Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina l'appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari; l'impugnazione devolve specifici profili e non consente un riesame esteso delle condizioni legittimanti la misura originaria.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento procedurale nella censura del ricorrente; in combinazione con l'art. 274 per le esigenze cautelari.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, tra cui il pericolo di reiterazione; serve da quadro generale per valutare le esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per taluni reati (es. associazione), che può essere superata solo da elementi concreti e significativi; condiziona la valutazione sulla sostituzione della misura.

  • art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice che emette la misura l'obbligo di considerare elementi come il tempo trascorso (cd. "tempo silente") nella motivazione dell'ordinanza di custodia.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la revoca o la sostituzione della misura: secondo la giurisprudenza non impone al giudice che decide sulla revoca/sostituzione la medesima estesa valutazione del tempo silente richiesta al giudice che emette la misura.

  • art. 275-bis, comma 1 cod. proc. pen.

    Regola le procedure di controllo per gli arresti domiciliari; il Tribunale ha motivato perché, anche con tali strumenti, il rischio di contatti con il sodalizio rendeva inadeguata la misura alternativa.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Riguardano la normativa sugli stupefacenti e l'associazione a delinquere in materia di sostanze stupefacenti; i reati contestati rientrano in ipotesi che giustificano la presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiama il principio per cui il ricorrente deve svolgere una critica argomentata dell'atto impugnato; la Corte ha ritenuto le censure meramente contestative e non adeguatamente argomentate.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico Ministero di depositare memoria nella Cassazione; qui il PM ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata alla specie.

Massime di principio

  • L'appello contro il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare è limitato: il giudice si deve concentrare sui nuovi elementi idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio, non su un completo riesame della misura originaria.
  • Per i reati indicati nell'art. 275, comma 3 c.p.p. sussiste una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti, specifici e persuasivi.
  • Il "tempo silente" (lunga distanza temporale tra i fatti e l'applicazione della misura) può essere rilevante, ma non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari: occorre valutare la sua consistenza insieme ad altri elementi sintomatici della perdita di pericolosità.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive è necessario dimostrare, con argomentazione dettagliata e documentazione nuova e convincente, che il rischio di reiterazione e i contatti pericolosi sono venuti meno nella concreto dimensione temporale e situazionale.
  • Le censure in Cassazione devono essere critiche e ben fondate: contestazioni meramente assertive o generiche sulla motivazione del giudice di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili, con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria.

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