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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25069/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per i reati di rissa aggravata (art. 588 comma 2 c.p.) e lesioni personali aggravate (art. 582, 585 e 576 n.5 bis c.p.). I motivi contestavano: 1) l'insufficienza del quadro indiziario, basato su immagini di scarsa qualità e su fotografie che lo ritraevano in "stato di quiete", presunta confusione con altri indagati, errata attribuzione al gruppo opposto di tifosi; contraddittorietà sull'identificazione del responsabile del ferimento di un carabiniere; 2) la carenza motivazionale sulle esigenze cautelari: Morelli aveva un unico precedente molto remoto, svolgeva regolare attività lavorativa, era sottoposto a DASPO con firma in Questura (quindi, secondo il ricorso, venivano meno le esigenze cautelari) e aveva chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi per lavoro senza che fosse considerata l'eventuale "assoluta indigenza".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestà infondatezza. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sull'apprezzamento degli elementi di fatto e delle esigenze cautelari, che spettano esclusivamente al giudice di merito. Ha ritenuto rispettata la doppia cornice richiesta per la motivazione (esposizione di ragioni giuridicamente significative e assenza di illogicità evidenti) e ha confermato la valutazione del Tribunale: le immagini e le fotografie avevano consentito l'individuazione del ricorrente (a volto scoperto, ripreso mentre armato di asta e poi di una cintura), il riconoscimento dagli operanti, la corrispondenza con il vestiario sequestrato e la presenza di tracce ematiche sui pantaloni sequestrati. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha richiamato la gravità e diffusività della rissa, l'uso di armi improprie e l'accanimento verso persone a terra, dall'esame del comportamento del ricorrente ha desunto una pervicace propensione alla violenza e un profilo di pericolosità sociale non limitato al solo ambito sportivo; ha inoltre ritenuto il DASPO insufficiente a neutralizzare il rischio di reiterazione e ha ritenuto non provata l'"assoluta indigenza" prevista dall'art. 284 comma 3 c.p.p. per autorizzare gli allontanamenti. Perciò il provvedimento cautelare è stato ritenuto adeguatamente motivato. In conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • codice penale art. 588 comma 2

    Norma richiamata per il reato di rissa aggravata; la decisione conferma che la partecipazione attiva a tafferugli violenti e diffusivi integri la fattispecie aggravata.

  • codice penale artt. 582, 585 e 576 n.5 bis

    Articoli richiamati per le lesioni personali aggravate commesse in occasione della rissa; la Corte ha ritenuto congruamente provata la gravità delle lesioni e la relazione con i fatti di gruppo.

  • codice di procedura penale art. 274 lett. c)

    Norma che disciplina il pericolo di reiterazione del reato quale esigenza cautelare; la Corte ratifica che la pericolosità può desumersi da comportamenti concreti anche in assenza di numerosi precedenti penali.

  • codice di procedura penale art. 284 comma 3

    Previsione che consente autorizzazioni all'allontanamento dagli arresti domiciliari per esigenze lavorative solo se sussiste "assoluta indigenza"; la Corte ha richiesto adeguata prova documentale di tale stato e ha ritenuto insufficiente la generica dichiarazione del ricorrente.

  • codice di procedura penale art. 616

    Norma che prevede la condanna alle spese per ricorso inammissibile e la possibile inflazione di sanzione alla Cassa delle ammende; applicata con condanna del ricorrente a pagare spese e Euro 3.000,00.

  • codice di procedura penale art. 173 comma 1

    Richiamato come base formale per la sintetica esposizione dei motivi nel ricorso (regole di indicazione e sintesi dei mezzi di impugnazione); non incide sul merito ma sulla forma del ricorso.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede di rivalutazione dei fatti o degli elementi di prova: contestazioni generiche sull'"insufficienza" degli indizi senza un'analisi puntuale delle argomentazioni del giudice di merito sono normalmente inammissibili.
  • Per valutare il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.) il giudice può desumere la pericolosità sia da precedenti penali sia da comportamenti concreti; anche l'assenza di numerosi precedenti non esclude la misura cautelare se emergono atti concreti di aggressività.
  • Il DASPO o altri provvedimenti amministrativi/questorili non sono automaticamente idonei a neutralizzare l'esigenza cautelare: il giudice deve valutare la loro effettiva efficacia rispetto al rischio concreto di reiterazione.
  • La richiesta di autorizzazione ad allontanarsi per lavoro durante gli arresti domiciliari richiede prova documentale non meramente assertiva di "assoluta indigenza" quando la norma la pone come presupposto per accoglimento (art. 284 comma 3 c.p.p.).
  • Nel censurare l'identificazione fotografica o su filmati occorre confrontarsi specificamente con le ragioni del giudice che ha esposto elementi concreti di riconoscimento (ingrandimenti, corrispondenza dell'abbigliamento sequestrato, tracce ematiche, riconoscimento da parte degli operanti).
  • I motivi di cassazione devono essere puntuali e dimostrare errori di diritto o macroscopiche illogicità nella motivazione del giudice di merito; doglianze autoreferenziali o meramente assertive rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese.

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