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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39792/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di remissione di querela. Il PG ha dedotto che il fatto ascritto (minaccia aggravata, art. 612 comma 2 c.p., commessa con l'uso di un'arma) è procedibile d'ufficio anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (art. 2, comma 1 lett. f), perciò la remissione della querela non poteva determinare l'estinzione del processo

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale e lo ha ritenuto fondato. Ha affermato che il delitto di minaccia commesso mediante uso di arma rientra tra le ipotesi procedibili d'ufficio anche dopo le modifiche legislative citate, per cui la pronuncia di non doversi procedere per remissione di querela era erronea. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Campobasso

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Individua il reato di minaccia; nel caso concreto è stata contestata la seconda comma (aggravamento) per aver usato un'arma, elemento che incide sulla procedibilità

  • art. 339 cod. pen.

    Richiamato per indicare che la minaccia è stata commessa in uno dei modi aggravanti previsti da tale dispositivo (uso di arma), con conseguente incidenza sulla procedibilità

  • art. 2, comma 1 lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Norma che ha modificato alcune regole di procedibilità; la Corte ha ritenuto che tali modifiche non escludono la procedibilità d'ufficio per la minaccia commessa con uso di arma

  • art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di funzione per il motivo di impugnazione (violazione di legge) dedotto nel ricorso per cassazione

  • art. 608 cod. proc. pen.

    Regola la legittimazione del procuratore generale a proporre ricorso per cassazione; la Corte ne ha valutato i presupposti di ammissibilità

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Consente il ricorso immediato (per saltum) alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado; la Corte ha analizzato il rapporto tra questa norma e le regole sull'appello del pubblico ministero

  • art. 593-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti dell'appello del pubblico ministero (e, per riferimento, quelli del procuratore generale); la giurisprudenza di legittimità è stata richiamata per chiarire quando il procuratore generale è legittimato a impugnare

  • art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma ordinamentale sul coordinamento degli uffici del pubblico ministero; richiamata nella giurisprudenza per spiegare la responsabilità organizzativa del procuratore generale quando propone impugnazioni

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza n. 21716/2023

    Chiarisce i limiti della legittimazione del procuratore generale a proporre appello o ricorso immediato: il PG può impugnare come sostituto dell'appello solo nelle ipotesi previste dall'art. 593-bis (avocazione o acquiescenza del procuratore della Repubblica); tuttavia l'assenza di impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica nel caso di specie ha reso ammissibile il ricorso del PG

Massime di principio

  • Quando la minaccia è commessa con l'uso di un'arma (o in altri modi aggravanti previsti), si configura una fattispecie procedibile d'ufficio: la remissione della querela non determina l'estinzione del reato e non impedisce l'azione penale
  • Il Procuratore generale può proporre ricorso immediato per cassazione contro sentenze di primo grado appellabili solo se è legittimato ad appellare ai sensi dell'art. 593-bis c.p.p. (avocazione o acquiescenza del Procuratore della Repubblica); tuttavia, in assenza di impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica, il ricorso del Procuratore generale può essere ammesso
  • Le modifiche normative sulla procedibilità (d.lgs. 150/2022) non incidono automaticamente su tutte le ipotesi: occorre verificare se la fattispecie concreta rientri ancora nelle cause di procedibilità d'ufficio (es. aggravanti che comportano procedibilità d'ufficio)
  • In caso di conflitto o concorrenza tra atti di impugnazione di diversi uffici del pubblico ministero, va valutata la regolarità delle intese ordinarie e l'eventuale inammissibilità dell'impugnazione 'patologica' proposta senza i presupposti ordinamentali
  • Se la sentenza di primo grado si basa sull'assunto di estinzione del reato per remissione della querela, la parte pubblica può impugnare sostenendo la procedibilità d'ufficio quando ricorrono elementi aggravanti che escludono la querela procedibilità

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