Cassazione Civile, Ordinanza n. 32816/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio in cui una società aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere la declaratoria di usucapione di una servitù di veduta su un immobile confinante. Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provati gli elementi costitutivi della fattispecie, in particolare l'intervenuto inizio dell'effettivo esercizio del potere di fatto corrispondente alla servitù, il possesso pacifico e la decorrenza del ventennio utile. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 905, 907, 1061, 1140 e 2697 c.c. per avere la corte territoriale preteso la prova dell'esercizio attivo della servitù, mentre il possesso della servitù non richiederebbe un comportamento attivo; 2) violazione degli artt. 132 n. 4, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per motivazione apparente, contraddittoria e illogica, poiché la sentenza non avrebbe spiegato il diniego nonostante il riconoscimento di opere visibili e permanenti risalenti a oltre vent'anni; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per omesso esame del fatto decisivo della non clandestinità delle opere e della conoscenza, da parte del proprietario del fondo servente, della loro esistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati e strettamente connessi, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda attenendosi ai principi di diritto richiamati. La Corte ha affermato che, in tema di usucapione della servitù di veduta, non è necessario un esercizio continuativo e materiale dell'affaccio, essendo sufficiente l'esistenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù, idonee a rendere non clandestino il possesso e a manifestare l'asservimento del fondo servente. Il giudice di rinvio dovrà verificare nuovamente apparenza, visibilità e possesso della servitù secondo tali criteri.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel censurare la decisione di merito sulla servitù di veduta.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel censurare la decisione di merito sulla servitù di veduta.
La Corte ribadisce che, per l'usucapione delle servitù discontinue, è necessario il requisito dell'apparenza, cioè opere visibili e permanenti idonee a rendere manifesto l'asservimento del fondo servente e a escludere la clandestinità del possesso.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il possesso della servitù non richieda un comportamento attivo continuo.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio in ordine all'usucapione e alla non clandestinità delle opere.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza impugnata.
Richiamato quale norma sulla decisione secondo le prove dedotte dalle parti, invocata per censurare l'apprezzamento del merito.
Richiamato quale norma sulla valutazione delle prove, invocata per censurare l'apprezzamento del merito.
art. 111 Cost.
Richiamato per denunciare l'apparenza e l'illogicità della motivazione della sentenza di merito.
Parametrato ai motivi di violazione di legge.
Parametrato al vizio di motivazione apparente o mancante.
Parametrato all'omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente.
Massime di principio
- In tema di usucapione della servitù di veduta, il requisito dell'apparenza non richiede l'esercizio continuativo e materiale dell'affaccio, ma la presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù, tali da rendere percepibile il peso gravante sul fondo servente.
- L'esercizio saltuario di una servitù discontinua non esclude di per sé il possesso utile all'usucapione, se tale esercizio è compatibile con le caratteristiche del fondo dominante e con la destinazione oggettiva delle opere.
- Per integrare l'apparenza della servitù è sufficiente che le opere rendano possibile l'esercizio del diritto e manifestino in modo non equivoco l'asservimento del fondo, senza necessità che siano state realizzate esclusivamente per quell'uso.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con tutti gli elementi fattuali decisivi relativi a visibilità, permanenza e non clandestinità delle opere; il mancato esame di tali profili può integrare vizio di motivazione o di omessa considerazione di fatto decisivo.
- L'onere di provare i presupposti dell'usucapione della servitù grava su chi la invoca, ma la prova deve essere valutata secondo la corretta nozione di possesso della servitù e di apparenza delle opere.
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