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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32909/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, socio accomandatario e amministratore di una società poi dichiarata fallita, era stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Gli era stato contestato di avere trasferito, mediante una scissione societaria, la quasi totalità degli immobili della società scissa a una società di nuova costituzione partecipata dai medesimi soci, senza corrispettivo effettivo e senza che la beneficiaria pagasse i debiti formalmente accollati, lasciando alla società poi fallita il ramo commerciale e l'esposizione debitoria. Gli era inoltre contestato di avere omesso o parzialmente tenuto le scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Il Tribunale lo aveva condannato alla pena di quattro anni di reclusione, con pene accessorie, e la Corte di appello aveva confermato la decisione. Il ricorso per cassazione deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p., la mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione. La difesa lamentava l'omessa o insufficiente valutazione del certificato di mancata opposizione dei creditori alla scissione, delle deposizioni testimoniali e della consulenza tecnica; sosteneva la regolarità civilistica dell'operazione, la situazione in bonis della società negli anni precedenti, la distanza temporale tra la scissione e il fallimento e l'assenza di prova di un concreto pregiudizio per i creditori. Quanto alla bancarotta documentale, sosteneva che la documentazione residua, in particolare il libro giornale e il libro mastro, consentisse la ricostruzione della gestione e contestava la prova del dolo specifico, richiamando anche la disciplina dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte ha ritenuto che la censura sulla mancata assunzione della prova riguardasse in realtà la valutazione di documenti già acquisiti e che le doglianze mirassero a una rivalutazione del merito probatorio non consentita in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha rilevato che, in presenza di una doppia conforme di condanna, le motivazioni dei giudici di merito si integrano quando la decisione d'appello abbia esaminato le censure e motivato sulla loro infondatezza, mentre il giudizio di legittimità non consente una nuova lettura delle prove. Quanto alla bancarotta patrimoniale, ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui la scissione, pur essendo operazione lecita e astrattamente assistita da strumenti di tutela dei creditori, può integrare una distrazione quando risulti concretamente depauperativa e pregiudizievole. Nel caso esaminato assumevano rilievo il trasferimento della quasi totalità degli immobili senza effettivo riequilibrio patrimoniale, la permanenza dei debiti presso la società scissa, il mancato pagamento dei debiti accollati dalla beneficiaria e le successive operazioni di trasferimento delle quote e degli immobili ai familiari dell'imputato. Il fallimento intervenuto anni dopo non escludeva il reato, non essendo necessario un nesso causale tra distrazione e successivo fallimento. Il dolo della bancarotta patrimoniale è stato ritenuto adeguatamente desunto dagli indici oggettivi dell'operazione e consisteva nella consapevolezza e volontà di destinare i beni a scopi estranei all'impresa, con rappresentazione del pericolo concreto per la garanzia patrimoniale dei creditori. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha confermato la qualificazione della condotta nella fattispecie dell'omessa o parziale tenuta delle scritture, ritenendo provato il dolo specifico sulla base della complessiva vicenda: mancanza delle scritture relative alle annualità anteriori al 2015, disponibilità del solo libro giornale e dei registri IVA del 2015, manomissione dei supporti informatici, omesse dichiarazioni fiscali, irreperibilità degli amministratori, rilevante passivo e precedente distrazione patrimoniale. La possibilità di ricavare alcuni dati dalla documentazione residua non escludeva di per sé il reato e il richiamo all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato ritenuto non pertinente, trattandosi di fattispecie diverse per oggetto della tutela, condotta, soggetto attivo, dolo specifico ed effetto lesivo.

Norme richiamate

  • art. 216, comma primo, nn. 1 e 2, legge fallimentare

    La distrazione di beni e l'omessa o irregolare tenuta delle scritture possono integrare, rispettivamente, la bancarotta fraudolenta patrimoniale e le diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, caratterizzate da differenti elementi soggettivi.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamato quale norma applicabile alla bancarotta fraudolenta commessa nell'ambito di una società dichiarata fallita.

  • art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare

    Richiamato in relazione alla pluralità dei fatti di bancarotta contestati.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva riguarda la mancata ammissione o assunzione di una prova contraria, richiesta ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p., idonea a determinare una diversa decisione; non riguarda la contestazione della valutazione di documenti già acquisiti.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il controllo di legittimità sui vizi della motivazione non consente una nuova valutazione delle prove, ma riguarda la completezza e la tenuta logica della motivazione.

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    Individua la prova contraria la cui mancata ammissione o assunzione può fondare il vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

  • art. 2506-bis, comma terzo, c.c.

    La responsabilità solidale prevista nell'ambito della scissione non neutralizza, secondo la Corte, l'effetto della sottrazione dei beni alla diretta garanzia della società poi fallita.

  • art. 2506-quater, comma terzo, c.c.

    La responsabilità solidale della società beneficiaria, nei limiti stabiliti dalla norma, non esclude la possibile rilevanza distrattiva della scissione valutata in concreto.

  • art. 216, comma primo, n. 2, legge fallimentare

    L'omessa o parziale tenuta delle scritture rientra nella prima fattispecie documentale e richiede il dolo specifico di procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori; la tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari integra invece la seconda fattispecie, caratterizzata dal dolo generico.

  • art. 2214 c.c.

    Gli obblighi civilistici di tenuta delle scritture contabili non sono assolti dalla mera scelta del regime di contabilità ordinaria né dalla disponibilità parziale della documentazione.

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La fattispecie tributaria tutela la funzione di accertamento fiscale e richiede l'occultamento o la distruzione, con fine di evasione, di documenti contabili quando ciò impedisca la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari; essa è distinta dalla bancarotta documentale specifica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La scissione societaria non integra di per sé una distrazione, ma può configurare bancarotta fraudolenta patrimoniale quando, valutando concretamente la situazione debitoria della società scissa, la consistenza della beneficiaria, i beni e i debiti trasferiti, l'effettivo riequilibrio patrimoniale, la destinazione finale dei beni e le operazioni successive, risulti volutamente depauperativa e pregiudizievole per la garanzia dei creditori.
  • La regolarità civilistica della scissione e il mancato esercizio dell'opposizione da parte dei creditori non escludono la bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché non dimostrano di per sé l'assenza di pregiudizio per la massa né neutralizzano l'effetto della sottrazione dei beni alla diretta garanzia della società poi fallita.
  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario che la distrazione abbia causato il successivo fallimento né che sia stata commessa quando l'impresa era già insolvente; è sufficiente che, dopo la dichiarazione di fallimento, la condotta distrattiva risulti riferibile al patrimonio dell'impresa fallita.
  • Il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale è generico e consiste nella coscienza e volontà di destinare i beni a scopi estranei all'impresa, con rappresentazione del pericolo concreto per la garanzia patrimoniale dei creditori; non occorrono la volontà di provocare il fallimento, la consapevolezza dell'insolvenza o lo specifico fine di danneggiare i creditori.
  • Il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale può essere desunto da indici quali l'assenza di una ragione economica dell'operazione, la sproporzione tra l'utilità per la società e i beni fuoriusciti, la permanenza dei debiti nella società depauperata, le cointeressenze dell'amministratore e le successive operazioni dirette a sottrarre definitivamente i beni alla garanzia dei creditori.
  • L'omessa o parziale tenuta delle scritture contabili rientra nella fattispecie documentale che richiede il dolo specifico di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; la diversa condotta di tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari è caratterizzata dal dolo generico.
  • Nella bancarotta documentale specifica, il dolo di pregiudicare i creditori può essere desunto dalla valutazione complessiva della vicenda e da indici convergenti quali l'assenza delle scritture per più annualità, la manomissione dei supporti informatici, l'irreperibilità dell'amministratore, l'entità del passivo e la concomitante distrazione dei beni.
  • La possibilità di ricavare alcuni dati dalla documentazione residua non esclude di per sé la bancarotta documentale derivante dall'omessa o parziale tenuta delle scritture; essa può incidere sulla valutazione della portata concreta dell'omissione e dell'elemento soggettivo.
  • Il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva riguarda una prova contraria non ammessa o non assunta, richiesta secondo le forme processuali e potenzialmente idonea a determinare una decisione diversa; la contestazione della valutazione di un documento già acquisito deve essere dedotta, se ne ricorrono i presupposti, come vizio di motivazione.
  • In presenza di una doppia conforme di condanna, le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado possono integrarsi reciprocamente se il giudice d'appello ha esaminato le censure devolute e ne ha spiegato l'infondatezza; il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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