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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30444/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2004 relativo a un immobile. La contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano annullato la pretesa ritenendo che la modifica della classe censuaria/rendita catastale non potesse essere utilizzata per annualità precedenti senza previa notificazione, salvo si trattasse di una mera correzione di errore catastale, circostanza non provata dall'ente. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 74 della L. 342/2000, sostenendo che la norma non si applicherebbe ai casi di correzione d'ufficio della zona censuaria erroneamente attribuita e che, risultando ciò dalla visura storica, la ripresa a tassazione sarebbe stata legittima.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito perché il comune non aveva dimostrato che la variazione catastale derivasse da una mera correzione di errore originario, ipotesi che sola può consentire efficacia retroattiva della rettifica; al contrario, i giudici di merito avevano escluso che si trattasse di correzione di un errore e il ricorso non ha efficacemente censurato tale accertamento. Pertanto l'avviso di accertamento non è stato riammesso e resta ferma la soccombenza del ricorrente, con ulteriore contributo unificato a suo carico se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 1, L. n. 342/2000

    "gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione"

    Per l'ICI, la rendita catastale non può essere utilizzata per determinare la base imponibile prima della notificazione; tuttavia, una volta notificata, essa può valere anche per annualità d'imposta ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso. La regola non opera quando la rettifica sia mera correzione di errori originari, che può avere effetto retroattivo.

  • Cass. S.U. n. 3160/2001

    La rendita notificata può essere utilizzata ai fini impositivi anche per annualità "sospese", cioè ancora accertabili o liquidabili.

  • Cass. n. 7042/2014

    Il provvedimento in autotutela che corregge errori originari o vizi dell'atto ha effetto retroattivo; se invece il riesame si basa su elementi nuovi o diversi, la rettifica ha efficacia ex nunc.

  • D.P.R. n. 287 del 1992, art. 68

    È richiamato come fonte del potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria di revocare un precedente provvedimento ritenuto illegittimo.

  • D.M. n. 37 del 1997

    È richiamato quale disciplina successiva dell'autotutela e della rettifica di atti catastali.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di ICI, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono opponibili ai fini impositivi solo dalla loro notificazione, ma la rendita notificata può essere utilizzata anche per annualità pregresse ancora accertabili o liquidabili.
  • La retroattività della rettifica catastale è ammessa solo quando l'atto in autotutela corregga un errore originario o un vizio del precedente classamento; se invece la nuova rendita deriva da una diversa valutazione basata su elementi nuovi o sopravvenuti, l'efficacia è solo ex nunc.
  • Chi invoca la natura di mera correzione di errore catastale, per sottrarsi alla regola della notificazione, deve allegare e provare in modo specifico l'esistenza dell'errore originario; in difetto, resta ferma la regola dell'efficacia solo dalla notifica.
  • In cassazione non basta contestare in astratto la disciplina applicabile: occorre confutare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla natura della variazione catastale, se tale accertamento è decisivo per l'esito della lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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